Tante nomine ex art. 97 comma 4 cpp rendono nullo il giudizio per carenza del principio di continuità della difesa ed effettività della stessa.
Segnaliamo una garantista sentenza dela Cassazione sezione 1 numero 17307/2025 che ha stabilito che si verifica una causa di nullità laddove, a fronte di un impedimento “definitivo” del difensore originario – come nel caso della rinunzia al mandato cui non sia seguita la designazione di altro professionista da parte dell’imputato – il giudice contravvenga all’obbligo di nominare il difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97 comma 1 c.p.p. e si limiti a incaricare un patrocinatore prontamente reperito ex art. 97 comma 4 c.p.p.
La Suprema Corte rileva che circa la dedotta violazione dell’art. 97 comma 1 cod. proc. pen., si muove dal condiviso orientamento di legittimità che nella mancata nomina di un difensore d’ufficio individua una nullità, tranne i casi in cui sia in concreto esclusa ogni reale incidenza, e conseguente pregiudizio, sull’esercizio del diritto di difesa.
Non si ignora che, fermo tale principio, emergono indirizzi esegetici con contenuto apparentemente dissonante.
Si annoverano nel solco dell’orientamento citato le pronunce che affermano che, in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, il giudice, in assenza di nuova nomina fiduciaria, ha l’obbligo, a pena di nullità ex art. 178, lett.c), cod. proc. pen., di designare tempestivamente un difensore di ufficio, onde evitare che all’imputato, in situazione di sostanziale minorata difesa, siano precluse, di fatto, scelte processuali soggette a termini perentori e consentire al difensore nominato di poter rendere edotto l’assistito innanzitutto della facoltà di indicare un nuovo difensore di fiducia. (Sez. 2, n. 37875 del 07/07/2023, B., Rv. 285025 – 01).
In tal senso, si osserva anche che la rinuncia al mandato difensivo comporta l’obbligo per il giudice – a pena di nullità, salva l’insussistenza di alcun concreto pregiudizio per la difesa – di nominare all’imputato, che non abbia provveduto ad una nuova nomina fiduciaria, un difensore d’ufficio, in quanto l’eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento transitorio del difensore di fiducia o di quello di ufficio. (Sez. 6 , n. 27637 del 30/04/2024, Cerbone, Rv. 286756 01; Sez. 5 , n. 37438 del 25/05/2023, Mastromatteo, Rv. 285116 – 01Sez. 1, n. 39570 del 12/09/2019, Perri, Rv. 276872 – 01)
L’eventuale violazione del principio in esame determina la nullità degli atti e della decisione conclusiva del processo.
La nullità, anche quando attenga alla mancata sostituzione del difensore di ufficio, è da qualificare come di natura generale a regime intermedio secondo la previsione dell’art. 180 cod. proc. pen. (sez. 3, n. 19908 del 14/04/2010, B.D.,rv. 247493), con l’esclusiome di specifici casi in cui sia in concreto esclusa ogni reale incidenza, con il conseguente pregiudizio, sull’esercizio del diritto di difesa (Sez. 4, n. 1245 del 23/11/2017, dep. 2018, Chitu, rv. 271937; Sez. 3, n. 3837 del 08/01/2009, Ren, rv. 242668; Sez. 1, n. 616 del 02/12/2004, dep. 2005, Abdellah, rv. 230651).
Un indirizzo in qualche misuradivergente sembra essere espresso dagli arresti secondo cui, proprio in ragione del disposto dell’art. 107, comma 3, cod. proc. pen. la rinuncia al mandato difensivo non comporta l’obbligo, per il giudice, di nominare all’imputato, che non abbia provveduto a una nuova designazione fiduciaria, un difensore d’ufficio, essendo quello rinunciante onerato della difesa fino all’intervento di una nuova nomina: sicché da tale circostanza consegue che la mancata nomina del difensore d’ufficio, in pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia, oltre che l’imputato, nella piena facoltà di proporre l’impugnazione fino alla nuova nomina. (Sez. 3, n. 41233 del 01/10/2024, M., Rv. 287167 01;Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019, Lapadat, Rv. 277795 – 01).
Nella stessa direzione, si è affermato che la rinuncia al mandato difensivo non comporta l’obbligo per il giudice di nominare all’imputato – che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia – un difensore d’ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all’intervento di una nuova nomina.
Ne consegue che la mancata nomina del difensore d’ufficio, nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia – oltre che l’imputato – nella piena facoltà di proporre l’impugnazione fino all’intervento della nuova nomina. (Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Arnoldo, Rv. 266052 – 01).
Queste ultime decisioni paiono annettere una funzione vicariante sine die alla posizione del difensore rinunciante che di fatto però -ove estesa a ogni fase e a seconda della scansione processuale in cui interviene la rinuncia – potrebbe privare l’imputato o il condannato di una effettiva difesa.
L’armonizzazione del sistema appare da individuarsi nella proposta ermeneutica che muove dalla considerazione secondo la quale non è in dubbio che, quando l’impedimento del difensore abbia carattere definitivo, come nel caso di rinunzia al mandato, se l’imputato non provvede alla nomina di un difensore di fiducia, il giudice ha l’obbligo di nominare un difensore d’ufficio, pena la sanzione di nullità assoluta e insanabile degli atti compiuti in difetto di tale nomina; con la precisazione che, secondo costante insegnamento, il suddetto principio opera nei casi in cui la rinunzia sia intervenuta prima del compimento di un atto per il quale è obbligatoria la presenza del difensore, potendo altrimenti il giudice provvedere alla nomina del difensore d’ufficio nel momento successivo in cui la presenza del difensore si renderà necessaria, atteso che la suddetta rinunzia non ha effetto immediato, essendo il difensore di fiducia rinunciante ancora onerato della difesa dell’imputato fino all’intervento di una nuova nomina (Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Arnoldo, Rv. 266052 – 01).
Appare evidente che l’onere in capo al giudice che procede di nominare il difensore a chi ne sia rimasto privo sussiste senza alcun dubbio, varia solo il momento ovvero l’urgenza con cui provvedervi, a seconda che la rinuncia sia intervenuta prima che debba essere compiuto un atto per cui vi è necessità dell’assistenza del difensore, come in questo caso, oppure no.
In tal senso, ai sensi dell’art. 107, comma 3, cod. proc. pen., la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia non ha efficacia finché non interviene la nomina di un difensore di fiducia, ovvero nominato di ufficio dal giudice che procede: la norma citata, dunque, disciplina gli effetti della rinuncia, ma non esclude il pacifico onere che incombe sul giudice procedente di munire di difensore l’imputato o condannato che, come nel caso in esame, ne sia rimasto privo.
Fino a quando il giudice non vi provvede, la rinuncia rimane inefficace, ma ciò non può autorizzare il giudice a procrastinare la nomina del difensore di ufficio operare sine die, perché in tal caso si produrrebbero tangibili vulnera al diritto di difesa.
Tra le emergenze produttive della descritta nullità rientra anche l’ipotesi in cui, a fronte di un impedimento definitivo del difensore originario, come nel caso della rinunzia al mandato, cui non sia seguita la designazione di altro professionista da parte dell’imputato, il giudice che pure abbia avuto la possibilità di intervenire tempestivamente rispetto agli incombenti processuali da compiere, contravvenga all’obbligo di nominare il difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen. e si limiti a incaricare della difesaun patrocinatore prontamente reperito, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
La nomina di un difensore d’ufficio, individuato quale sostituto in un sempre diverso professionista per ciascuna udienza perché prontamente reperito, pregiudica i diritti dell’imputato ad essere assistito in via stabile dallo stesso legale nell’ambito di un rapporto professionale continuativo, che consenta a quest’ultimo di assumere, previa adeguata conoscenza della vicenda contestata e all’esito del corrispondente, idonee iniziative a tutela dell’assistito.
L’aver determinatotale situazione è causa di nullità degli atti e della sentenza (Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, rv. 272603; Sez. 2, n. 36625 del 15/05/2013, Pizzuto, rv. 257061; Sez. 5, n. 13660 del 17/01/2011, Giaffreda, rv. 250164; Sez. 4, n. 10215 del 13/01/2005, Fumagalli, rv. 231603). Laddove, in conclusione, dalla mancata tempestiva nomina di un difensore da parte del giudice procedente, sia derivato un concreto pregiudizio per l’imputato, si concretizza la nullità dell’atto e di quelli conseguenti.
Nel caso in esame gli atti processuali sono stati allegati al ricorso ai fini della autosufficienza dello stesso e dagli stessi si evince che alle udienze celebrate ex art. 666 cod. proc. pen. avanti al Tribunale di sorveglianza, il difensore del condannato era sempre indicato nell’avv. V., sebbene nel verbale della prima udienza del 15 aprile 2024 venisse dato atto che l’assenza del difensore discendeva dal fatto che avesse rinunciato al mandato.
Nonostante ciò, anziché officiare un difensore di ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., il Tribunale nominava un difensore prontamente reperibile, evidentemente ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., come analogamente accadeva alle successive udienze cui, peraltro, il ricorrente non era neppure presente.
A conferma di tale ricostruzione, il difensore nominato all’udienza del 1° ottobre 2024 era esplicitamente indicato come nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Posto che la rinuncia al mandato era avvenuta prima del compimento di atti per cui era necessaria la presenza del difensore, ossia l’attività di assistenza in udienza, è evidente che il giudice, in difetto di nomina da parte dell’interessato, avrebbe dovuto osservare l’obbligo di nominare prontamente il difensore di ufficio ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen.: cosa che non ha fatto, incorrendo nella denunciata nullità, dal momento che l’interessato, proprio a causa della mancata nomina di un difensore, è di fatto rimasto sfornito di effettiva assistenza per tutta la durata del procedimento camerale di sorveglianza.
Anche con riferimento al caso in esame, dunque, deve ribadirsi che, a garanzia del principio di continuità della difesa, che si riflette anche nel principio di effettività della stessa, l’intervento del sostituto nominato di ufficio del difensore rinunciante avrebbe dovuto rivestire natura episodica, essendo quindi consentito nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio. Nella presente fattispecie, avendo l’impedimento del difensore carattere definitivo, non avendo l’imputato provveduto alla nomina di un difensore di fiducia, il giudice avrebbe dovuto adempiere l’obbligo di nominare il difensore d’ufficio.
E’, pertanto, evidente che dalla mancata nomina del difensore di ufficio è derivato il segnalato vulnus al diritto di difesa del condannato, con la conseguente nullità degli atti, denunciata poi con l’impugnazone
