La trascrizione consiste nella traduzione in forma grafica di una comunicazione parlata.
In ambito forense vengono trascritte dalla forma parlata alla forma scritta le intercettazioni, sia ambientali che telefoniche, che costituiscono un fondamentale strumento di prova nelle varie fasi delle indagini e del processo.
Ed è proprio sulle trascrizioni delle intercettazioni (meglio dire sui brogliacci che le sintetizzano) che si basano molte delle misure cautelari richieste ed ottenute dalle Procure della Repubblica della Penisola.
Quali sono i criteri linguistici e tecnico-scientifici che il trascrittore segue nella trasposizione in testo delle parole intercettate?
A questo interrogativo, basilare per garantire la trasparenza e la certezza della corrispondenza tra parlato registrato e trascritto, nessuno può rispondere compiutamente, poiché non sono previste regole uniformi da seguire.
Attualmente permane infatti la grave assenza di un protocollo nazionale in tema di trascrizioni forensi che indichi quali debbano essere le buone prassi “minime” affinché venga prodotta una trascrizione scientificamente attendibile.
Permane altresì l’assenza di un albo nazionale e, soprattutto, di un percorso formativo unico per i trascrittori.
L’operazione di trasposizione del parlato intercettato allo scritto nasconde o travisa spesso il reale significato delle parole pronunciate dagli intercettati, non bastano un paio di cuffie per procedere ad una trascrizione ma sono necessarie competenze di natura linguistica che dovrebbero essere una parte del bagaglio professionale del perito trascrittore.
Il legislatore e gli operatori del diritto, in primis i magistrati e gli stessi avvocati, non sono consapevoli del vulnus di garanzia presente nell’ambito delle trascrizioni.
La Cassazione liquida la problematica della certezza della genuinità di una trascrizione, con posizioni diametralmente all’opposto a quella degli studiosi linguisti e fonetisti, stabilendo che: “La trascrizione della intercettazione costituisce una mera trasposizione grafica del loro contenuto” Cassazione penale, sez. VI, 28 marzo 2018 n. 24744 e Cassazione penale sez. VI, 15 marzo 2016 rv. 266775. La preoccupante semplificazione continua: “La trascrizione delle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni di carattere materiale, per le quali non sarebbe necessaria l’acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico” Cassazione penale sez. VI, 20 ottobre 2015, n. 3027, Rv 266497.
La Cassazione semplifica la materia senza considerare minimamente le mille implicazioni presenti nelle trascrizioni di conversazioni:
- rumori di sottofondo;
- l’influenza del contesto (la lettura preventiva dei brogliacci);
- gli omissis che possono rendere le trascrizioni un enigma;
- i silenzi degli interlocutori che devono trovare “voce” nelle trascrizioni;
- l’uso di termini dialettali o le conversazioni tra alloglotti ove parlare di “mera trasposizione” e di “operazioni di carattere materiale” senza che ci sia bisogno di “alcun contributo scientifico” è imbarazzante.
In questo quadro desolante, sottolineiamo l’importanza delle iniziative di formazione dei periti trascrittori e la necessità dell’istituzione di un albo nazionale.
Nel contempo bisogna riuscire a creare una base comune di formazione tra magistratura e avvocatura per prendere consapevolezza della complessità della materia per comprendere che come “In un testo letterario la cosa fondamentale è ciò che è stato tagliato, gli spazi bianchi, le discontinuità. Ciò che non è scritto“.
Nelle trascrizioni delle intercettazioni … Idem…
Parafrasando “La versione di Fenoglio” di Carofiglio
