Costituzione di parte civile: principio di immanenza e il rispetto delle forme che regolano la sua presenza nel processo (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 18098/2025 ci permette un rapido excursus sui temi inerenti alla costituzione di parte civile nel processo penale (immanenza, caducazione, procura speciale ecc.) e sui poteri abdicativi in capo al legale nominato procuratore speciale.

La Suprema Corte premette che ai sensi dei primi tre commi dell’art. 82 cod. proc. pen., “la costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.

La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell’articolo 523 ovvero se promuove l’azione davanti al giudice civile.

Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l’intervento della parte civile ha cagionato all’imputato e al responsabile civile.

L’azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile”.

Nondimeno, in virtù del cosiddetto principio di immanenza (sancito dall’art. 76, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo»), la parte civile, una volta costituita, deve ritenersi presente nel processo, anche nei successivi gradi di giudizio, di modo che la caducazione della costituzione ex lege in conseguenza della mancata presentazione delle conclusioni trova applicazione solo per il giudizio di primo grado, poiché in tal caso non si formerebbe il petitum sul quale il giudice deve pronunciarsi; al contrario, le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo (Sez. 5, n. 18125 del 31/01/2024, Puleio, non mass.; Sez. 2, n. 900 del 29/11/2023, dep. 2024, Piro, non mass.; Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338-01; Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032-01; Sez. 2, n. 24063 del 20/05/2008, Quintile, Rv. 240616-01).

Tale principio di immanenza della parte civile non vale ad escludere il rispetto delle forme che regolano la sua presenza nel processo.

Occorre, a tale proposito, distinguere tra la procura speciale rilasciata, ai sensi degli artt. 76 e 122 cod. proc. pen., da chi sostiene di essere danneggiato dal reato (il cosiddetto legittimato ad causam, titolare del diritto al risarcimento e alle restituzioni), così da conferire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale (legitimatio ad processum), avendo in tal modo quest’ultimo titolo di promuovere l’azione risarcitoria in nome e per conto del rappresentato, e la procura speciale – che risponde a un’esigenza schiettamente pubblicistica – rilasciata, ex art. 100 cod. proc. pen., relativa soltanto allo ius postulandi ed avente pertanto ad oggetto la rappresentanza tecnica in giudizio (Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004, Mazzarella, Rv. 229179-01, in motivazione; in termini, cfr. Sez, 5, n. 43479 del 18/03/2015, Palmieri, Rv. 265226 – 01).

Solo in relazione alla procura alle liti, si prevede che il difensore possa compiere e ricevere, nell’interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non siano espressamente riservati a quest’ultima; e, anche in questo caso, il procuratore, non potrebbe comunque compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne abbia ricevuto espressamente il potere (art. 100, comma 4, cod. proc. pen.).

Ciò, premesso, nel caso esaminato, la lettura delle speculari procure speciali conferite in atti da R.T. all’avv. M.C. (che la cassazione può valutare, quale giudice del fatto processuale) conferma la correttezza delle conclusioni della Corte di merito.

L’atto contiene inconfutabilmente sia la procura alle liti ex art. 100 cod. proc. pen. («Nomina difensore di fiducia affinché lo rappresenti e difenda in ogni stato e grado di detto procedimento […]»), sia il conferimento della rappresentanza processuale ex artt. 76 e 122 cod. proc. pen. («Conferisce altresì procura speciale al nominato difensore perché in sua e vece e conto si costituisca parte civile nell’instaurando processo.

Attribuisce, infine, al nominato difensore la facoltà di nominare sostituti ai quali si debbono intendere estese tutte le facoltà a lui conferite con il presente atto»).

Posto che l’art. 122, comma 1, cod. proc. pen. prevede che la procura speciale debba contenere «la determinazione dell’oggetto per cui è conferita», a pena di inammissibilità (e il successivo comma 3 esclude persino la possibilità di ratifica degli atti compiuti in difetto di rituale procura speciale), emerge manifestamente il difetto di poteri abdicativi in capo al legale nominato procuratore speciale.

Difettava, quindi, la legittimazione del difensore alla dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile (e resta priva di effetti, data la procedibilità officiosa di tutti i delitti in contestazione, la remissione di querela).