In tema falso ideologico, la cassazione sezione 5 con la sentenza numero 10398/2025 ha stabilito che hanno natura di atti pubblici anche gli atti cd. interni, sia che siano destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia che si collochino nel contesto di un complesso “iter” – conforme o meno allo schema tipico – ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi.
In applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva attribuito natura di atto pubblico al verbale redatto dalla commissione esaminatrice della procedura per il conferimento di incarico di direttore responsabile di struttura complessa di un’azienda ospedaliera, ideologicamente falso nella parte in cui aveva attestato il regolare svolgimento delle operazioni di esame.
La valenza pubblicistica che la normativa di settore assegna alla funzione sanitaria e ai suoi organi determina l’attribuzione del carattere pubblico agli atti redatti per il raggiungimento di tali fini.
La scelta del personale, nell’ambito della sanità, risulta governato da norme di diritto pubblico e si trova inserita nell’ambito del procedimento amministrativo che risente in ogni sua fase della natura pubblica della funzione esercitata.
Costituiscono costituiscono atti pubblici, infatti, non solo quelli destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti cosiddetti interni che si inseriscono nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, ovvero che si collocano in un complesso iter procedimentale, ponendosi come necessario presupposto di momenti successivi (Sez. 5, n. 4322 del 06/11/2012, dep. 2013, Camera, Rv. 254388).
Il verbale di seduta di una commissione esaminatrice ha natura di atto pubblico fidefacente, in quanto destinato a provare il rapporto intersoggettivo tra i pubblici ufficiali-esaminatori e gli esaminati (Sez. 5, n. 6062 del 15/10/2015, dep. 2016, Di Francesco, Rv. 266024 – 01).
Si tratta, invero, di atti —disciplinati da norme di diritto pubblico – destinati a documentare le operazioni della commissione al fine di fornire prova del corretto espletamento delle stesse, soprattutto in relazione agli adempimenti che devono connotare i lavori nell’ottica della imparzialità e trasparenza.
Tra questi rientrano certamente:
– le modalità di elaborazione dei contenuti delle prove;
– gli accorgimenti seguiti a garanzia dell’anonimato degli aspiranti nelle prove scritte;
– il voto o la valutazione di idoneità/inidoneità espressi dalla commissione.
I falsi in contestazione hanno investito tutti questi elementi vulnerando l’essenza probatoria dei verbali proprio nella loro funzione essenziale: dimostrare il regolare svolgimento delle operazioni di esame.
