Avvocato per adempiere l’obbligo di restituzione dei documenti al cliente non basta metterli a disposizione nel proprio studio (Redazione)

Segnaliamo che con sentenza numero 394/2024 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che al fine di adempiere l’obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato (art. 33 cdf) non è sufficiente lasciare la documentazione stessa nel proprio studio a disposizione del cliente, giacché il termine “restituire”, di cui alla norma, implica una condotta attiva da parte del professionista e non già la semplice messa a disposizione.

Nel caso esaminato si contestava la :“Violazione dell’art. 33 del Codice Deontologico Forense, per aver omesso di restituire alle parti assistite [AAA] e [BBB] i documenti da questi consegnati e di cui all’elenco contenuto nell’esposto in atti datato 27.11.2017. In Chieti, in epoca antecedente e fino al 27.11.2017”.

La vicenda disciplinare scaturisce da una segnalazione datata 27.11.2017, pervenuta al COA di Chieti in data 5.12.2017, a firma dai Sig.ri [AAA] e [BBB] ed indirizzata all’Avv. [RI CORRENTE] con la quale gli esponenti chiedevano al professionista la restituzione, me diante deposito presso il Consiglio dell’Ordine, dei documenti, che elencavano, in suo pos sesso, poiché dai predetti a suo tempo consegnatigli.

Valutata tale missiva alla stregua di un esposto e non avendo adempiuto l’Avv. [RICORRENTE] alla richiesta di deposito dei docu menti, il COA trasmetteva la notizia di illecito al CDD de L’ Aquila e ne dava comunicazione al professionista segnalato, con invito a formulare, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento CNF n. 2/2014, osservazioni e/o deduzioni”.

Nella sentenza del CNF si legge: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 394 del 28 ottobre 2024

Nota:
In senso conforme, CNF n. 171/2021, CNF n. 103/2021, Cass. n. 14233/2020, CNF n. 155/2020, CNF n. 64/2019, CNF n. 87/2015, CNF n. 68/2014.