Procedimento per la riparazione per l’ingiusta detenzione : il potere istruttorio del giudicante e il principio del contraddittorio (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 18430/2025 ha ricordato che anche nel procedimento per l’ingiusta detenzione, fermo restando il potere istruttorio del giudice della riparazione, è evidente come l’attività di acquisizione di atti ritenuti, ex officio, necessari ai fini della decisione debba svolgersi in udienza, nel contraddittorio tra le parti, che devono essere messe in condizione di interloquire sul punto.

Pertanto, la Suprema Corte ha stigmatizzato l’utilizzazione, ai fini del decisum, di un documento acquisito in assenza del contraddittorio tra le parti.

Come si evince dal testo della ordinanza impugnata, il giudice della riparazione si è avvalso, ai fini della decisione di rigetto, della sentenza resa in data 3/11/2016 dal G.u.p. del Tribunale di Catanzaro nei confronti di M.G., originario coimputato del richiedente.

Dalle argomentazioni contenute nella suddetta sentenza e dal tenore di una conversazione ambientale intercettata nel corso delle indagini, ha tratto elementi di convincimento decisivi ai fini del rigetto della richiesta di riparazione, osservando: «il chiaro tenore della captazione ambientale sopra riportata, seppure non indicativo della effettiva cessione della sostanza stupefacente, rivela, concordemente al giudizio espresso dal GUP del Tribunale di Catanzaro con la sentenza di proscioglimento del 3.11.2016, che il P. fosse dedito al commercio di sostanza stupefacente ponendo in essere “occasionali operazioni negoziali di acquisto di stupefacente dal clan” e dunque “rifornendosi presso gli affiliati del clan di sostanza stupefacente da cedere a terzi” per come affermato appunto dal Gup nella sentenza liberatoria emessa ai sensi dell’art. 425 c.p.p.».

Come è noto, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., è consentito alla Corte dicassazione, per risolvere la relativa questione, accedere all’esame diretto degli atti processuali (cfr. ex multis Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304).

Risulta dalla lettura del verbale di udienza, la cui consultazione è consentita in ragione della natura della doglianza difensiva, che il documento in questione – presente nel separato fascicolo n. 48/2021 R.RID, come precisato nella stessa ordinanza impugnata – non sia stato formalmente acquisito in udienza.

Ebbene, in base ai principi stabiliti dalla cassazione con riferimento al procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice ha il potere non soltanto di respingere la domanda indipendentemente dalle allegazioni delle parti, nel caso in cui ravvisi comunque una condotta ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo (o di accoglierla, in caso contrario), ma ha anche il potere di fondare la sua decisione su atti diversi da quelli prodotti dalle parti, che abbia acquisito d’ufficio, sempre che essi siano conosciuti o conoscibili dalle parti (Sez. 4, n. 46468 del 14/09/2018, Rv. 274353: “In tema di riparazione per ingiusta detenzione, pur essendo onere dell’interessato, secondo i principi civilistici, dimostrare i fatti posti a base della domanda, e cioè la sofferta custodia cautelare e la sopravvenuta assoluzione, deve tuttavia ritenersi, avuto anche riguardo al fondamento solidaristico dell’istituto in questione, che il giudice avvalendosi dei poteri istruttori d’ufficio, abbia il potere-dovere di acquisire i documenti ritenuti necessari ai fini della decisione, sempre che gli stessi siano conosciuti o conoscibili dalle parti”).

Si è infatti osservato come l’istituto della riparazione per ingiusta detenzione, benchè sia ispirato ai principi generali del processo civile, attenga anche ad un rapporto obbligatorio regolato dal diritto pubblico; ne consegue il potere-dovere da parte del giudice di verifica “ex officio” di tutte le condizioni oggettive, positive o negative, alla cui sussistenza è subordinato l’accoglimento o meno della domanda stessa, prescindendo da una rigorosa applicazione dei principi civilistici della ripartizione dell’onere della prova.

Pertanto, in caso di insufficiente documentazione prodotta dall’istante, spetta al giudice, investito della domanda, provvedere all’acquisizione d’ufficio degli atti ritenuti necessari ad inferire la prova della sussistenza o meno di cause ostative al riconoscimento del diritto alla riparazione (in argomento Sez. 4, n. 4377 del 10/12/2002, dep. 2003, Demurtas, Rv. 226062, così massimata:”Il procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione, per quanto ispirato ai principi generali del processo civile, attiene ad un rapporto obbligatorio regolato dal diritto pubblico, dal che consegue la possibilità per il giudice di deliberare sulla scorta di atti non prodotti dalle parti, alla cui conoscenza può pervenire anche attraverso la richiesta di copie alla pubblica amministrazione ed alla stessa amministrazione della giustizia.

Tale potere di acquisizione può esercitarsi anche al fine di verificare, d’ufficio o su richiesta della parte pubblica, se ostino all’accoglimento della domanda fattori preclusivi che, risolvendosi in comportamenti dolosi o colposi, abbiano dato luogo all’ingiusta carcerazione dell’interessato o ad un evitabile prolungamento della medesima”; in senso conforme, più recentemente Sez. 4, n. 18848 del 21/02/2012, Ferrante, Rv. 253555, Sez. 4, n. 4070 del 08/10/2013, dep. 2014, Cacopardo, Rv. 258424; nell’ambito del similare istituto della riparazione dell’errore giudiziario Sez. 4, n. 41359 del 28/04/2016, Volpicelli, Rv. 268336).

Fermo restando il potere istruttorio del giudice della riparazione, è evidente come l’attività di acquisizione di atti ritenuti, ex officio, necessari ai fini della decisione debba svolgersi in udienza, nel contraddittorio tra le parti, che devono essere messe in condizione di interloquire sul punto.

I poteri istruttori di cui si è detto, dunque, non possono mai essere attivati al di fuori dell’udienza, pena la violazione del diritto di difesa, sotto il profilo del diritto al contraddittorio, che deve essere assicurato in tutti i procedimenti in cui vi sia un controinteressato.