Segnaliamo che la prossima settimana, nella Camera di consiglio del 19 maggio, la Consulta tratterà, anche le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1) l’articolo 630, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, la pena della reclusione da venticinque a trent’anni, in luogo della reclusione da dodici a venticinque anni, o, in subordine, nella parte in cui prevede, per il medesimo reato, la pena minima della reclusione per venticinque anni, in luogo della pena minima della reclusione per dodici anni;
2) l’articolo 3 del decreto legislativo numero 8 del 2016 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge numero 67 del 2014), nella parte in cui non prevede la trasformazione in illecito amministrativo del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato;
Nell’Udienza pubblica del 20 maggio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
3) l’articolo 583-quinquies del codice penale, inserito dalla legge numero 69 del 2019 (cosiddetto codice rosso), nella parte in cui, configurando quale reato autonomo la «deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso», prevede la pena principale di otto anni di reclusione, nel minimo, per lo sfregio permanente del viso che non integri deformazione e la pena accessoria fissa dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio di tutela, curatela e amministrazione di sostegno;
4) l’articolo 34-bis, comma 7, del codice antimafia nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’interdittiva antimafia – prevista in esito all’ammissione al controllo giudiziario e per tutta la sua durata – perduri anche nel tempo, successivo alla sua cessazione, occorrente per la definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo ai sensi dell’articolo 91, comma 5, del codice antimafia;
Infine, nell’Udienza pubblica del 21 maggio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
5) l’articolo 2941, primo comma 1, numero 7), del codice civile nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, per le azioni di responsabilità contro questi ultimi, finché sono in carica;
6) l’articolo 1, comma 2-sexies, secondo periodo, del decreto-legge numero 130 del 2020, (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), come convertito, e come successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge numero 1 del 2023 (Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori), come convertito, nella parte in cui prevedeva, nel testo vigente ratione temporis, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per un’operazione di soccorso in mare (oltre alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000), nei casi indicati dallo stesso comma 2-sexies;
7) l’articolo 2, comma 2-bis, della legge numero 89 del 2001 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui, secondo il diritto vivente, prevede il termine inderogabile di ragionevole durata delle procedure concorsuali in sei anni e non consente al giudice di valutare quando tale superamento sia dipeso dalla appurata complessità della procedura ovvero da impedimenti oggettivi non ascrivibili all’autorità preposta al suo svolgimento.
