Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 25523/2024, udienza del 9 febbraio 2024, ha affermato che la regola BARD, connessa alla presunzione di innocenza o non colpevolezza, richiede il superamento dell’oltre ogni ragionevole dubbio e non già la mera plausibilità o la semplice verosimiglianza, sia pur dotata di forte plausibilità, della ricostruzione adottata, così non assicurando lo standard richiesto dal legislatore, in conformità all’art. 27 Cost.
Provvedimento impugnato
GM impugna, a mezzo di difensore, la sentenza della Corte di appello di C. con la quale è stata confermata la condanna, resa dal Tribunale di V., in data 12 luglio 2019, alla pena di giustizia, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 6 settembre 2011, per mancata osservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, disposta il 19 dicembre 2014, con particolare riferimento alle prescrizioni imposte relative al divieto di associarsi a persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza e hanno l’obbligo di soggiorno.
Ricorso per cassazione
Avverso il descritto provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo A dell’imputazione travisamento probatorio, nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione. Premessi cenni relativi all’ammissibilità della deduzione del vizio di travisamento della prova nell’ipotesi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, il ricorrente rileva che, nel caso in esame, ricorrono i presupposti di ammissibilità della censura perché entrambi i giudici di merito sono incorsi in un travisamento manifesto del compendio probatorio.
La Corte di appello di C. non avrebbe valutato le deduzioni difensive limitandosi all’illustrazione dei motivi di gravame solo enunciati ma in alcuna parte confutati.
La sentenza impugnata, poi, nulla affermerebbe circa l’iter logico seguito e non avrebbe alcuna capacità dimostrativa del diniego delle censure difensive, quanto all’applicazione dell’art 75 cit. nonché al dedotto vizio di mancanza assoluta di motivazione sulla diminuzione della pena per effetto della scelta del rito abbreviato. Si deduce l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato con violazione dei principi di offensività e proporzionalità. Per rispondere del reato in oggetto il sorvegliato deve aver posto in essere condotte espressive di un’effettiva volontà di ribellione all’obbligo o al divieto di soggiorno, alle significative misure che detto obbligo o divieto accompagnano, caratterizzano, connotano, prescrizione la cui elusione comporta una sostanziale vanificazione della misura. Peraltro, si ritiene che la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che il rispetto del principio di proporzionalità non consente di equiparare ogni defaillance comportamentale anche se ascrivibile a un soggetto qualificato come pericoloso. Nel caso di specie, dunque, vi sarebbe sproporzione tra la condotta inoffensiva e il ritenuto profilo illecito del comportamento penale. Si ritiene, infatti, un volontario sconfinamento, per circa 300 metri, nel territorio del Comune di R., dedotto dalla deposizione testimoniale di testi di polizia giudiziaria, i quali non sarebbero stati in grado, comunque, di riferire con certezza quale strada abbia precedentemente percorso l’autovettura sulla quale viaggiava GM e se fosse transitato nel tratto stradale dotato di segnaletica sul confine tra i due comuni.
Nel provvedimento impugnato si è esposto, anzi, come l’elaborato tecnico non sia stato in grado di accertare con certezza la strada percorsa precedentemente da GM e, quindi, dell’assenza di ogni certezza circa il passaggio, da parte del medesimo, attraverso la rotatoria corredata da apposita segnaletica. La motivazione, quindi, per il ricorrente, è contraddittoria e inoltre si rimarca che, nel tratto dove questi è stato fermato, non vi era segnaletica o altro elemento da cui desumere lo sconfinamento. Si tratta, infatti, di un tratto di strada che permetteva di raggiungere l’abitazione di GM e che distava da questa soltanto 500 metri, senza alcuna necessità di fare inversione di marcia. Sullo stesso tratto stradale poi si rimarca che vi è un bivio che porta a sinistra, verso il comune di L. e a destra verso quello di R., rilevando, in ogni caso, che il punto dove GM è stato controllato non era dotato di segnalazioni.
Del resto, il teste di polizia giudiziaria B. ha esposto di non essere a conoscenza del punto di confine tra i due comuni. Dunque, si riscontra l’illogicità della motivazione atteso che i testi di Polizia giudiziaria non hanno mai accertato che GM è passato attraverso la rotatoria, dotata di segnaletica.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è fondato.
Va premesso che la sentenza di primo grado ha ritenuto penalmente irrilevanti sei episodi di frequentazione con soggetti pregiudicati, pur contestati nell’imputazione, oltre alla violazione dell’obbligo di soggiorno, dichiarando GM responsabile del reato ascrittogli, individuato, soltanto, nel corpo della motivazione, nella violazione dell’obbligo, ma senza provvedere a pronunciare l’assoluzione dell’imputato dagli altri episodi contestati.
Né la Corte di appello ha fatto chiarezza sul punto.
La questione dell’interpretazione della condotta in violazione del divieto di lasciare il Comune di R. e, quindi, la violazione dell’obbligo di soggiorno accertata in data 3 luglio 2018, è, invero, l’unica condotta sulla quale la Corte territoriale si sofferma nella motivazione sottoposta a censura da parte del ricorrente.
Rispetto alla descritta pronuncia di primo grado, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuali, come nel caso al vaglio, il carattere unitario della sentenza, in conformità al quale l’uno e l’altra, quali sue parti, si integrano naturalmente a vicenda, non sempre determina l’applicazione del principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice. Invero, laddove nel dispositivo ricorra un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest’ultima per determinare l’effettiva portata del dispositivo, individuare l’errore che lo affligge ed eliminarne gli effetti, giacché essa, permettendo di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni fondanti la decisione (Sez. F, n. 47576 del 09/09/2014, Rv. 261402 – 01, fattispecie relativa proprio ad un caso di mancata menzione, nel dispositivo, dell’assoluzione dell’imputato in relazione ad un segmento della condotta nonostante che la motivazione evidenziasse la chiara ed univoca volontà dei giudici di ritenerlo colpevole solo in relazione ad altra parte addebitatagli nell’ambito di un’unitaria contestazione di calunnia; conf. Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022; Sez. 6, n. 1397 del 15/09/2015, dep. 2016, Rv. 266495 – 01).
Ciò posto, quanto all’ambito di cognizione del presente giudizio, limitato, come del resto le censure proposte con il ricorso, alla violazione dell’obbligo di soggiorno, descritta nella imputazione, si osserva che GM risulta essere stato fermato, secondo i giudici di merito, a circa quattrocento metri dalla sua abitazione sita nel Comune ove questi aveva l’obbligo di soggiornare, senza che, però, gli operanti di polizia giudiziaria, escussi quali testi, abbiano potuto affermare con inconfutabile certezza, secondo quanto riportato dalla sentenza di appello, che l’imputato sia transitato per la strada in cui era installato il cartello con l’indicazione del Comune in cui il tratto percorso ricadeva.
Del resto, la motivazione svolta sul punto dalla Corte territoriale si esprime in termini perplessi (“…non puo’, quindi, affermarsi con certezza che il GM non sia passato attraverso la rotatoria corredata di apposita segnaletica” (p. 2) e, in sostanza, intrinsecamente illogici, posta l’insuperabile incertezza probatoria, residuata anche all’esito del giudizio di secondo grado, su una circostanza decisiva, di cui rende conto la motivazione del provvedimento impugnato.
La motivazione, dunque, appare del tutto incoerente rispetto al canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall’art. 533 cod. proc. pen., sia nel contenuto, sia nella forma utilizzata dall’estensore.
Il criterio di attribuzione della responsabilità, cui ha fatto ricorso la Corte d’appello, si fonda infatti, su parametri non in linea con quello normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale.
Si tratta, come è noto, di parametro di verifica, obbligatoriamente prescritto dall’art. 533 cod. proc. pen. che, connesso alla presunzione di innocenza o non colpevolezza, richiede il superamento dell’oltre ogni ragionevole dubbio e non già la mera plausibilità o la semplice verosimiglianza, sia pur dotata di forte plausibilità, della ricostruzione adottata, così non assicurando lo standard richiesto dal legislatore, in conformità all’art. 27 Cost. (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, in motivazione).
Proprio in contrasto con tale canone di giudizio, i giudici di appello hanno ragionato in termini di incertezza rispetto alla percorrenza, da parte dell’imputato, dell’unico tratto stradale nel quale era segnalato il cambio di Comune rispetto a quello ove questi aveva l’obbligo di soggiornare, elemento dunque, che presenta inevitabili e irreparabili ricadute sull’incertezza dell’elemento soggettivo del reato, per l’unico episodio devoluto alla Corte territoriale all’esito del primo grado di giudizio, per il quale GM ha riportato condanna.
Deriva da quanto sin qui esposto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dovendosi constatare l’incertezza probatoria rispetto al reato ascritto all’imputato, come delimitato dalla sentenza di primo grado, che, dunque, non costituisce reato.
