Segnaliamo che il Tribunale penale di Verona con ordinanza del 28 marzo 2025 (allegata al post) ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata in relazione all’articolo 3 della Costituzione, la questione di legittimita'costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilita' civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l'assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.
