Il tema è scivoloso ed è un nervo scoperto per l’avvocatura.
Diciamolo senza ipocrisia, nei conciliaboli privati, mai in pubblico, ci sono molti colleghi che si lamentano per aver ricevuto richieste di pagamento “esose” da parte di colleghi nominati ex art. 97 comma 4 cpp. in loro assenza.
In realtà non c’è alcun dubbio che l’attività prestata quale difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4 c.p.p., in assenza del difensore di fiducia, debba essere retribuita nondimeno, l’attività da retribuire deve essere quella effettivamente svolta nel processo.
Nel caso che è stato segnalato un collega ha presentato un esposto nei confronti di un difensore d’ufficio nominato ex art. 97 comma 4 cpp : “Riferiva l’esponente che assisteva in qualità di difensore di fiducia il Sig. [AAA] in un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Spoleto, all’udienza del 25.05.2023, non potendo presenziare personalmente, veniva nominato difensore d’ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.p. l’avv. [TIZIO].
Successivamente, con missiva del …, l’avv. [TIZIO] richiedeva al Sig. compensi nella misura complessiva di € 600,00, oltre ad accessori e ne chiedeva il pagamento entro sette giorni, preannunciando in difetto il recupero forzoso, comunicando altresì la data di rinvio.
Tale comunicazione veniva inviata a mezzo Pec anche all’avv. … difensore di fiducia assente”
L’esposto è stato esaminato e alleghiamo la decisione del CDD che ha deciso per l’archiviazione rilevando la correttezza del difensore d’ufficio sia sotto il profilo del quantum richiesto e sia sotto il profilo di aver inviato una comunicazione alla parte e contemporaneamente avvisato via pec il difensore di fiducia sostituito (decisione allegata al post).
Ricordiamo che nel processo penale, la difesa tecnica garantita dall’Avvocato è obbligatoria allo scopo di assicurare la buona amministrazione della giustizia; da ciò deriva la necessità di garantire all’imputato un difensore d’ufficio, quando non sia assistito da un difensore di fiducia.
L’istituto della difesa d’ufficio è quindi la concreta rappresentazione del ruolo sociale dell’avvocato, strumento essenziale per il funzionamento della giurisdizione e garanzia della pienezza della tutela dei diritti di tutti quei soggetti che, per la loro debolezza, sono esposti a possibili discriminazioni.
L’Avvocato deve essere quindi sempre consapevole dell’alto ruolo che riveste la difesa d’ufficio e deve essere quindi preparato ed in grado di assicurare la migliore difesa possibile.
Ciò comporta che il difensore d’ufficio deve avere come faro per il suo comportamento la deontologia e la competenza.
In proposito ricordiamo la sentenza del Consiglio Nazionale Forense numero 8/2022 (allegata al post) che ha stabilito quanto segue:
“Nessun dubbio che l’attività dell’avv. [TIZIO], nominato quale difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4 c.p.p., in assenza del difensore di fiducia dei Sigg.ri [AAA] e [BBB], debba essere retribuita ai sensi dell’art. 31 delle disp. di att. del c.p.p.
Nondimeno, l’attività da retribuire deve essere quella effettivamente svolta nel processo in favore dell’imputato: nel caso di specie, dagli atti pervenuti a questo Consiglio non sembra siano state svolte dall’incolpato le attività relative alla fase introduttiva, che ha riguardo agli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile (D.M. 55/2014, art. 12, comma 3 lett. b) e alla fase di discussione, a nulla rilevando che l’Avv. [TIZIO] dichiari di essersi preparato per affrontarla. L’indicazione di compensi non dovuti, relativi a prestazioni non svolte, ove accertata a seguito di approfondimento istruttorio, integra pertanto una violazione disciplinare, a nulla rilevando che sia stato chiesto, per la menzionata attività, un compenso pari al minimo tariffario.
Dall’accertamento del mancato svolgimento delle attività per le quali è stato chiesto il pagamento discende anche la violazione dell’art. 50, comma 5, dal momento che le dichiarazioni in giudizio relative all’esistenza di fatti o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore; al fine di integrare la violazione è sufficiente la volontarietà della condotta.
Valuterà poi il CDD, all’esito dell’istruttoria, l’incidenza della minore somma liquidata in sede monitoria dal Giudice di Pace, non risultando dal decreto ingiuntivo alcuna distinzione del compenso per fasi. Non adeguatamente motivata risulta poi l’archiviazione del procedimento sotto il profilo della violazione di cui all’art. 46 del codice deontologico forense, dal momento che era noto all’incolpato che i Sigg.ri [BBB] e [AAA] erano assistiti di fiducia dall’avv. [ESPONENTE], che risulta essere stata presente all’udienza di discussione, cui il dovere di colleganza imponeva di rapportarsi, non risultando alcuna rinuncia al mandato defensionale, né abbandono di difesa.
La pronunzia di archiviazione va pertanto annullata e gli atti vanno restituiti al CDD per le conseguenti determinazioni”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 8 del 7 marzo 2022
