Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 393/2024 (allegata al post), in tema di inadempimento del mandato e mancate o false informazioni al cliente, ha stabilito che viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto (a nulla rilevando che il professionista non avesse ricevuto un fondo spese) e dia false rassicurazioni al cliente sullo stato della pratica, trattandosi di comportamenti censurabili che compromettono la credibilità e il ruolo dell’avvocatura e minano l’affidamento dei terzi.
Nel caso specifico il collega veniva incolpato di :
“In particolare la predisposizione di una falsa comunicazione PEC, attribuita (falsamente) ad un collega, le informazioni non veritiere fornite alla cliente e relative alla prossima liquidazione di un sinistro stradale (ed alla qualifica del collega quale legale della compagnia assicurativa) nonché il mancato riscontro alla richiesta del collega che chiedeva chiarimenti in ordine alla spendita del suo nome, venivano ritenuti comportamenti tali da integrare la violazione delle seguenti norme deontologiche:
– l’art. 27 CDF (Doveri di informazione), in quanto il ricorrente avrebbe dovuto fornire una corretta e veritiera informazione, a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero;
– l’art. 19 CDF (Doveri di lealtà e correttezza), in ragione della spendita del nome del collega, con falsa attribuzione della paternità della comunicazione PEC ed il rifiuto di fornire chiarimenti in merito a quanto accaduto;
– l’art. 9 CDF (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza). Sulla scorta di tali considerazioni, in presenza di prova certa dei fatti a fondamento della contestazione, considerata la gravità della condotta, anche penalmente rilevante, l’assenza di pentimento e la sussistenza di precedenti disciplinari, consistenti in due provvedimenti di censura, di cui uno definitivo/esecutivo,
Il CDD sanzionava l’avv. [RICORRENTE] con la sospensione dall’esercizio della professione per anni uno”
La sanzione è stata ridotta a mesi 4 di sospensione dall’esercizio della professione come si evince dalla lettura della sentenza allegata:
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 393 del 28 ottobre 2024
