Impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024: inammissibili in assenza del deposito della dichiarazione o elezione di domicilio o, in alternativa, di un espresso e specifico riferimento ad una precedente dichiarazione o elezione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 17276/2025, udienza del 6 maggio 2025, ha ribadito, coerentemente alla recente decisione De Felice delle Sezioni unite penali, che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, essendo comunque sufficiente, perché si intenda rispettata la prescrizione contenuta nella fattispecie abrogata che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.

Provvedimento impugnato

La Corte d’appello dell’Aquila ha dichiarato l’inammissibilità del gravame proposto nell’interesse di IDR avverso la sentenza del Tribunale di Pescara del 20/12/2023, con la quale il predetto era stato condannato in assenza alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990, rilevando l’omessa allegazione all’appello della dichiarazione o elezione di domicilio.

Ricorso per cassazione

La difesa dell’imputato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale, non avendo i giudici del gravame esaminato attentamente il fascicolo processuale, dal quale sarebbe emerso che il ricorrente aveva dichiarato domicilio per le notifiche presso la propria abitazione.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che per genericità del motivo.

In via preliminare, tenuto conto dell’intervenuta abrogazione della norma di cui all’art. 581, co. 1-ter, cod. proc. pen., a opera della legge n. 114/2024, in vigore dal 25 agosto dello stesso anno, deve valutarsi quale sia la disciplina applicabile al caso in esame, precisando che la sentenza appellata è stata resa il 20/12/2023.

Sul punto, va rilevato che è già stata rimessa alle Sezioni unite la questione «Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell’impugnazione».

Orbene, in base alla informazione provvisoria della decisione assunta dal predetto organo nomofilattico all’udienza del 24/10/2024 (ric. De Felice), può affermarsi che tale disciplina continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.

In quella sede, peraltro, è stata devoluta anche l’ulteriore questione, in questa sede parimenti rilevante, «Se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell’atto di impugnazione od allegata al medesimo».

E, a tale specifico proposito, le Sezioni unite, sempre secondo il tenore dell’informazione provvisoria disponibile, hanno affermato che la previsione ai sensi dell’art. 581, co. 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.

Pertanto, atteso che, nella specie, il gravame è stato proposto in data 22 marzo 2024, come risulta dall’ordinanza impugnata, il ricorso va scrutinato tenendo conto della relativa cornice normativa, correttamente richiamata dal giudice d’appello, facendo applicazione, pertanto, anche del secondo principio fissato dalle Sezioni unite che hanno precisato le modalità di assolvimento dell’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, co. 1-ter, cod. proc. pen., dovendosi tale indicazione ritenere, dunque, equipollente al deposito (Sez. 2, n. 23275 del 09/05/2024, Rv. 286361 – 01).

A tal fine, tuttavia, non può valere la semplice enunciazione della esistenza di una dichiarazione equipollente: la difesa, infatti, si è limitata ad affermare che dalla documentazione contenuta nel fascicolo processuale emergerebbe chiaramente la dichiarazione di domicilio per le notifiche presso la propria abitazione, ma non ha specificato alcunché quanto alla collocazione e alla natura dell’atto che dovrebbe contenere tale, meramente asserita, dichiarazione.