Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 16381/2025, udienza del 23 aprile 2025, ha ribadito che, in sede di appello avverso l’ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, al Tribunale non può essere chiesto di riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine a eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro probatorio o a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari, in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Rv. 273648).
L’appello cautelare, dunque, può essere proposto in forza dei necessari requisiti di novità, non potendosi l’atto di impugnazione risolvere nella mera deduzione e rivalutazione della sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo. Ne consegue che sono preclusi i motivi volti ad ottenere la rivalutazione delle condizioni cautelari riguardanti l’ordinanza genetica ovverosia i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze di cautela ora per allora, in quanto una nuova valutazione di essi è consentita solo in presenza di elementi sopravvenuti (Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Rv. 273648).
Anche il rilievo contenuto in ricorso, secondo cui non si formerebbe il cd. giudicato cautelare sui punti della gravità indiziarla non dedotti nelle fasi precedenti è manifestamente infondato. Invero, le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste per legge o le stesse non siano state promosse, assumono efficacia preclusiva endoprocessuale riguardo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, cosicché una stessa questione
di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Rv. 235908).
