Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 17468/2025, udienza del 20 aprile 2025, ha chiarito che, anche dopo l’intervento della Corte costituzionale, alla condanna o all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato ai sensi dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, consegue ex lege la revoca della patente di guida; sanzione che il giudice di merito ha correttamente applicato, onde con evidenza non sussiste alcuna violazione di legge.
Con riguardo alla proposta interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, il giudice di merito ha, condivisibilmente, ritenuto che la ratio della disposizione, che prevede come obbligatoria la revoca della patente di guida per l’ipotesi in cui il conducente, che versi in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l, abbia provocato un incidente stradale, vada ricercata nella volontà del legislatore di punire più gravemente situazioni nelle quali la turbativa della circolazione sia correlata all’accertamento dello stato di ebbrezza dei conducente, in quanto ritenute maggiormente idonee a porre in pericolo l’incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione.
Ciò in linea con quanto enunciato nella sentenza di Corte Cost. n.88 del 2019, ove la Consulta ha affermato che «porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell’art. 589 bis, sia dell’art. 590 bis cod. pen.) o sotto l’effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente».
Il Tribunale di Milano, utilmente, ha considerato che sussiste assoluta autonomia e diversità ontologica tra le previsioni di cui all’art. 222 cod. strada, che ha portata generale riferibile alla commissione di un reato colposo di danno con violazione delle norme sulla circolazione stradale, e l’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, che sanziona un’ipotesi contravvenzionale di pericolo con la revoca della patente nel caso di condotta colposa connotata dal superamento di una determinata soglia di ebbrezza alcolica.
Va, quindi, aggiunto che la pronuncia della Corte Cost. n. 68 del 2021 ha ad oggetto una disposizione che è strutturalmente diversa dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, cosicchè l’illegittimità costituzionale enunciata con riferimento all’art. 222 cod. strada non può automaticamente produrre i suoi effetti anche con riguardo alla disposizione violata nel caso qui in esame. Come puntualmente osservato nella sentenza impugnata, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità il richiamo operato dall’art. 222 cod. strada all’art. 186, comma 2 bis, cod. strada concretizza solo una parziale coincidenza tra le due fattispecie, ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui dispone la revoca obbligatoria della patente di guida nell’ipotesi di sinistro stradale provocato da conducente per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, sussistendo piena autonomia tra tale previsione e quella di cui all’art. 222 cod. strada, non avendo inciso la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, a opera di Corte Cost. n. 88 del 2019, sulla coerenza sistematica delle disposizioni in materia di revoca e sospensione della patente attualmente vigenti in quanto anche in caso di omicidio e lesioni stradali, ove ricorrano le aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto, di stupefacenti, rimane ferma la sanzione accessoria della revoca della patente (Sez. 4, n.5895 del 25/01/2023, in motivazione; Sez. 4, n. 7950 del 11/2/2021, Rv. 280951).
Con riguardo all’eccezione di illegittimità costituzionale dell’estraneità della revoca della patente al perimetro applicativo della sospensione condizionale della pena sono condivisibili le ragioni già esposte in una recente sentenza della Suprema Corte, secondo la quale «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., dell’art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui, in caso di concessione della sospensione condizionale della pena da parte del giudice della cognizione, non fa rientrare nel perimetro applicativo del beneficio – nonostante la sua natura convenzionalmente penale – la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, obbligatoriamente disposta nei confronti di chi abbia cagionato un sinistro stradale ponendosi alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro» (Sez. 1, n. 39711 del 30/05/2024, Rv. 287129 — 01).
È necessario, a tale proposito, nuovamente richiamare l’attenzione sulla natura della contravvenzione sanzionata dall’art. 186 cod. strada, strutturata quale reato di pericolo, rispetto al quale la sanzione amministrativa che accede alla sanzione penale La Consulta ha, infatti, sottolineato come il sistema sanzionatorio amministrativo sia, per taluni aspetti, maggiormente severo di quello penale, in quanto diretto alla tutela, oltre che di istanze punitive, di concorrenti istanze preventive, ciò che accade, tra l’altro, con riferimento alla inapplicabilità di «istituti che ne evitano la concreta esecuzione, quale, in specie, la sospensione condizionale».
La sentenza della Corte Cost. n, 68 del 2021, ha affermato come non sia possibile negare «che la revoca della patente, disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna o di patteggiamento della pena per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., abbia connotazioni sostanzialmente punitive»; tanto al fine di ampliare alla fase esecutiva la possibilità di modulare la sanzione amministrativa accessoria secondo quanto già disposto, con riguardo alla fase di cognizione, dalla sentenza Corte Cost. n.88 del 2019. Tuttavia, il riconoscimento della natura «convenzionalmente penale» delle sanzioni accessorie prevista dall’art. 222, comma 2, cod. strada non implica che non si debba tener conto del fatto che il legislatore le ha qualificate espressamente come sanzioni amministrative, come recentemente chiarito in una pronuncia della quarta sezione penale a proposito del fatto che la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l’applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità 14/11/2023, Rv. 285426 – 01, in motivazione, Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Rv. 285426 – 01, in motivazione).
La giurisprudenza di legittimità che, in passato e in diverso contesto normativo, aveva ritenuto che «La revoca e la sospensione della patente previste dall’art. 91, comma settimo, del codice della strada, la sospensione della patente di cui all’art. 80 ter dello stesso codice e il ritiro della patente previsto dall’art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 hanno natura di pene accessorie a cui può estendersi, ove concesso, il beneficio della sospensione condizionale della pena» (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186721 – 01), è, invece, pervenuta a soluzione opposta in relazione alla vigente disciplina sul rilievo che la revoca, al pari della sospensione abbiano, all’attualità, natura di sanzione amministrativa accessoria (Sez. 4, n. 45825 del 07/11/2024, non mass.; Sez. 4, n. 34330 del 19/05/2021, non mass.; Sez. 4, n. 12267 dei 13/02/2018, Rv. 272533 – 01; per analoghe conclusioni, con riguardo alla revoca della patente di guida, Sez. 4, n. 30793 del 15/02/2022, non mass.; Sez. 4, n. 7950 del 11/02/2021, Rv. 280951 – 01; Sez. 1, n. 17506 del 20/02/2020, non mass.; Sez. 3, n. 27297 del 10/05/2019, Rv. 276025 – 01; Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Rv. 271326-01; Sez. 4, n. 32239 del 20/06/2018, Rv. 273457 – 01; Sez. 4 n. 23171 del 18/04/2017, Rv. 270347 – 01); natura coerente con la loro funzione eminentemente preventiva che non è smentita dall’applicazione, a fini di elusione del divieto di bis in idem, degli Engels criteria elaborati dalla Corte EDU (Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017, Rv. 271688 – 01).
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
