La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 11759/2025 ha stabilito che in tema di furto, rientra nella nozione di privata dimora anche l’abitazione di una persona deceduta la cui morte non esclude che, all’interno dell’immobile, possano accedervi altri soggetti – eredi, prossimi congiunti, persone legate da rapporti affettivi o amicali – per svolgere atti di vita privata.
Ricordiamo che sempre in tema di furto in abitazione, la medesima sezione con la sentenza numero 8346/2025 ha affermato che integra la nozione di privata dimora l’immobile che, seppure non abitato, sia, per caratteristiche intrinseche e destinazione, funzionalmente destinato allo svolgimento di atti della vita privata.
Fattispecie di furto consumato in una struttura alberghiera che, sebbene in disuso, era dotata di sistema di videosorveglianza attivo e di elettrodomestici funzionanti.
Nel caso di specie, la Corte di appello, ha rilevato che la struttura alberghiera, pur in disuso, nel senso che non era aperta alla clientela, non era, tuttavia, abbandonata, come reso evidente dalla presenza di arredi ed elettrodomestici funzionanti nella struttura e nelle camere dell’hotel e di sistemi di videosorveglianza attivi, qualificando il luogo nel quale si era introdotto il ricorrente ai sensi dell’art. 624 bis cod. pen., coerentemente con i precedenti giurisprudenziali, espressamente richiamati nella sentenza, che distinguono, ai fini della nozione di privata dimora, tra luogo disabitato e in cattivo stato di manutenzione e luogo abbandonato (Sez. 4 n. 1782 del 18/12/2018 (dep.2019 )Rv. 275073;conf.Sez. 4 – n. 27 678 del 23/06/2022 Rv. 283421; RV. 282976); Sez. 5 n. 15639 del 23/03/2022, Rv. 282976).
