Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 12491/2025, udienza del 4 marzo 2025, ha ribadito che, qualora il GIP abbia rigettato la richiesta di adozione di un provvedimento coercitivo e il PM abbia presentato appello avverso tale decisione, il tribunale della libertà funge non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del PM, ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 c.p.p. e, all’esito di siffatto scrutinio, di adottare infine, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall’art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura.
Provvedimento impugnato
Con ordinanza del 5 novembre 2024 il Tribunale di Palermo – Sezione per il riesame accoglieva l’appello della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo avverso il provvedimento del GIP palermitano, che aveva rigettato la mozione cautelare genetica. Il Tribunale del riesame ha applicato la misura interdittiva del divieto di esercizio dell’attività d’impresa nei confronti di GC, per la durata di mesi dodici, in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta societaria per distrazione e di causazione del fallimento a mezzo false comunicazioni sociali, a lui attribuiti a quale amministratore della società P. dichiarata fallita il 31 luglio 2019.
Ricorso per cassazione
Avverso tale ordinanza, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione GC, articolando tre motivi.
Il primo motivo denuncia violazione di legge processuale penale in relazione agli artt. 292 e 273 cod. proc. pen.
La difesa del ricorrente rileva come il Tribunale del riesame non abbia applicato correttamente il principio secondo cui il giudice del riesame, con funzioni di appello, ha il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen.
Nel caso in esame il Tribunale ha violato il predetto principio, limitando la cognizione al solo profilo dell’attualità del pericolo di recidiva.
L’accoglimento dell’appello proposto dal PM imponeva, secondo la difesa, una motivazione su tutti i presupposti della misura cautelare, in particolare quello dei gravi indizi di colpevolezza, la cui sussistenza è stata contestata dal ricorrente, in sede di appello, attraverso la produzione di documenti, non valutati dal Tribunale.
Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. per illogicità quanto alla attualità e concretezza del pericolo di recidiva.
Rileva il ricorrente che, quanto alle esigenze cautelari, in sede di interrogatorio, era stato ampiamente comprovato come non sussistessero procedure esecutive o fallimentari in relazione alla società T., altra società facente capo al ricorrente, cosicché dopo le condotte del 2017 relative alla società P., caratterizzate da un contratto capestro al quale la società poi fallita era stata costretta, non ne erano seguite altre, nemmeno nelle nuove società in cui GC ricopriva cariche sociali, tali da comprovare una spiccata propensione del ricorrente alla commissione di delitti.
Secondo la difesa, la condotta contestata al ricorrente è unica ed occasionale, tale da rendere ingiustificata ed illogica la deduzione del Tribunale, che poggia su mere congetture. Nel caso di specie il Tribunale non avrebbe tenuto conto del principio secondo cui la recidiva non può ritenersi comprovata per il solo fatto che l’indagato ricopra cariche sociali in altre società, senza ulteriori indicatori di reiterazione.
Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all’art. 308, comma 2, cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine alla durata della misura interdittiva.
Il ricorrente rileva come l’ordinanza impugnata non abbia adeguatamente motivato circa la durata della misura di sicurezza, applicata nel termine massimo nei confronti del ricorrente.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è fondato in relazione al primo, assorbente, motivo.
Difatti, il Tribunale del riesame, a fronte dell’ordinanza di rigetto del GIP incentrata sulla assenza di esigenze cautelari, interpreta il proprio ruolo limitando la devoluzione al solo tema delle esigenze cautelari medesime, non occupandosi in alcun modo del profilo della gravità indiziaria.
In senso contrario si è posta Sez. 2, n. 38212 del 28/09/2022, Rv. 283885 – 01, Saracino.
Tale condivisibile pronuncia ha rilevato come, qualora il GIP abbia rigettato la richiesta di adozione di un provvedimento coercitivo e – come nel caso in esame – il PM abbia presentato appello avverso tale decisione, «il tribunale della libertà funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 c.p.p. e, all’esito di siffatto scrutinio, di adottare infine, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall’art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura» (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357)».
In sostanza, per le Sezioni unite i poteri di cognizione e di decisione del giudice dell’appello de libertate, pur nel rispetto del perimetro disegnato dall’originaria domanda cautelare, si estendono, senza subire alcuna preclusione, all’intero thema decidendum, che è costituito dalla verifica dell’esistenza di tutti i presupposti richiesti per l’adozione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare, poiché il tribunale del riesame funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni di legge (cfr. anche, di recente, Sez. 6, n. 24397 del 2024, n.m.; Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019, Rv. 277205; Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, Rv. 278335; Sez. 3, n. 37086 del 19/05/2015, Rv. 265008).
Pertanto, è ragionevole affermare che (con riguardo all’impugnazione del PM avverso il provvedimento del GIP di diniego della misura cautelare) al rilevato allargamento del devolutum a tutti i profili della domanda cautelare, indipendentemente dallo specifico petitum contenuto nei motivi di gravame, debba corrispondere una pari ampiezza del materiale cognitivo.
Va quindi confermato il principio affermato da Sez. 2 Saracino, per cui in tema di appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza di rigetto di misura cautelare, la cognizione del tribunale non è limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, ma è estesa all’integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l’adozione della misura genetica delineati dall’art. 292 cod. proc. pen., spettando al giudice dell’impugnazione tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo giudice e non trovando integrale applicazione nel processo penale il principio della “ragione più liquida”, atteso che il giudice del riesame non può esimersi dal valutare il profilo della gravità indiziaria devoluto con l’impugnazione dal pubblico ministero in presenza di una questione, ad esso subordinata, diversa e di più agevole decisione.
Alla luce di questo principio è censurabile il procedimento seguito nel provvedimento impugnato, che nella sostanza si è limitato a esaminare unicamente il profilo delle esigenze cautelari, come già in precedenza aveva fatto il GIP, senza confrontarsi con la sussistenza della gravità indiziaria da valutare anche alla luce delle allegazioni difensive in sede di appello cautelare.
L’effetto della combinazione delle due pronunce – quella di primo grado ispirata al solo accoglimento della sola ragione più liquida, la seconda a una interpretazione rigida del meccanismo di devoluzione, che non si attaglia al tema cautelare in esame – è una non consentita limitazione della libertà personale per l’assenza di una puntuale valutazione della sussistenza della gravità indiziaria.
Pertanto, va annullata con rinvio l’ordinanza impugnata.
Spetterà al Tribunale del riesame in sede di rinvio fare applicazione dei principi evidenziati, valutando anche il profilo della gravità indiziaria. Gli ulteriori motivi, che restano impregiudicati, sono assorbiti.
