Opposizione al rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: abnorme la sua assegnazione al giudice civile (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 17470/2025, udienza del 30 aprile 2025, ha ribadito l’abnormità del provvedimento con cui il capo di un ufficio giudiziario disponga la trasmissione al giudice civile dell’opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all’ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, e il provvedimento del capo dell’ufficio comporta l’impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge  al provvedimento impugnato.

Provvedimento impugnato

La Corte di cassazione, sezione quarta penale, con ordinanza n.2781 del 27 novembre 2024, ha qualificato il ricorso quale opposizione ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, disponendo la restituzione degli atti alla Corte d’appello di xxx che, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha disposto la comunicazione al difensore di GL della necessità di iscrivere l’opposizione nel ruolo generale civile della medesima Corte di appello (registro SICID).

GL propone ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, deducendo di aver impugnato il decreto con il quale, in data 18 giugno 2024, la Corte di appello di xxx ha revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n.41/2024, proponendo regolare opposizione ex art. 99 d.P.R. n.115 cit. con deposito a mezzo pec presso la Corte di appello penale di xxx; che la Corte di appello ha inviato l’atto alla Corte di cassazione, che con l’ordinanza n. 2781/25 lo ha qualificato come opposizione, rimettendo gli atti alla Corte di appello di xxx; che il presidente della quinta sezione della Corte di appello, rilevato che i procedimenti di opposizione quale quello in questione vanno assegnati, in base alle tabelle vigenti, su delega del presidente della Corte, a un magistrato delle sezioni civili ordinarie, individuato secondo il criterio automatico di assegnazione SICID, ha disposto la restituzione degli atti al presidente della Corte di appello; che il presidente vicario ha emesso il provvedimento qui impugnato.

Ricorso per cassazione

Il ricorrente censura il provvedimento ritenendolo illegittimo, in quanto onera l’istante di adempimenti, quali l’iscrizione nel ruolo civile e il pagamento del contributo unificato, che non sono previsti dalla legge nell’ambito del procedimento ex art. 99 d.P.R. n.115 cit., e abnorme, in quanto determina una stasi del procedimento e l’impossibilità di proseguirlo. In particolare, evidenzia la competenza funzionale a decidere sull’opposizione del solo presidente del Tribunale o della Corte di appello al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento, spettando al giudice penale in quanto di carattere accessorio rispetto al procedimento principale.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso risulta validamente proposto ed è fondato, sull’assorbente rilievo, formulato anche in altre pronunce dalla giurisprudenza della Corte, che il provvedimento impugnato è viziato da abnormità.

Si è già avuto modo di ribadire che è abnorme il provvedimento con cui il presidente del Tribunale abbia disposto la trasmissione al giudice civile dell’opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all’ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, e il provvedimento del capo dell’ufficio comporta l’impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge  al provvedimento impugnato, in analoga situazione è stata già ravvisata dalla quarta sezione, condivisibilmente, l’abnormità funzionale, poiché esso importa la impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge, atteso che l’organo giudiziario funzionalmente competente non è stato messo nelle condizioni di provvedere sull’opposizione, mentre l’erroneo avvio alla trattazione dell’affare secondo le regole civilistiche determina un pregiudizio dell’interessato non altrimenti eliminabile se non con l’annullamento del provvedimento adottato.

Quest’ultimo va pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al presidente della Corte di appello di xxx, per l’ulteriore corso.