La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 12367/2025 ha affermato, in tema di notificazioni all’imputato non detenuto, che l’attestazione, compiuta dall’ufficiale giudiziario, che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario – nella specie, a mani del padre – prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, sempreché l’imputato non rappresenti la mancata cognizione dell’atto, indicando gli specifici elementi che consentano l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice.
La Corte di merito, con motivazione immune da vizi di illogicità e da censure, confrontandosi con il motivo, riconosce che la notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis cod. pen. è stata eseguita presso un domicilio diverso da quello di residenza, ma sottolinea che è avvenuta, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.157, comma 2, cod. proc. pen., “a mani del padre temporaneamente convivente e capace“, con la ulteriore precisazione della natura ricognitiva della dichiarazione di domicilio che non esclude la possibilità della notifica in luogo diverso in cui l’imputato abbia temporaneamente dimora o eserciti la propria attività lavorativa.
Secondo il consolidato orientamento della cassazione, in tema di notificazioni all’imputato, l’attestazione compiuta dall’ufficiale giudiziario che la notifica “è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario” prevale finanche sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche anche laddove la produzione di un certificato anagrafico di residenza in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta la notifica attesti la differenza tra il luogo di residenza dell’imputato e quello del soggetto dichiaratosi con lui convivente”.
Tanto più è da confermarsi, se vi sia uno stretto vincolo familiare tra questi ed il prenditore dell’atto (Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017, dep. 2018, Z, Rv. 272092; Sez. 5, n. 38578 del 04/06/2014, Salvatore, Rv. 262222).
Tale è il caso di specie, in cui destinatario della notifica è la figlia di colui che ha ricevuto l’atto e che si è dichiarato, in sede di notificazione, “familiare convivente“.
Da ciò discende che la notifica dell’atto processuale a familiare, definitosi tale, come attestato nella relata di notifica dell’ufficiale giudiziario, non è inficiata, nel suo valore di “presunzione di conoscenza”, dalla certificazione anagrafica attestante la residenza in altro luogo dell’imputata, in assenza di comprovate ragioni (ad esempio difficoltà dei rapporti con il familiare o di telecomunicazioni, ecc.) che, secondo “id quod plerumque accidit”, avrebbero potuto indurre a ritenere plausibile la non conoscenza (Sez. 4, n. 30863 del 09/05/2006, Iovene, Rv. 235236).
Invero, l’attestazione dell’ufficiale giudiziario circa il rapporto di convivenza tra il destinatario della notifica e il consegnatario dell’atto ha un rilievo prevalente perché è basata su un’altrui indicazione e non è il frutto di attività d’indagine del notificante e perché, in ogni caso, non vi è coincidenza concettuale tra “convivenza” e “coabitazione” nonché del possibile carattere solo temporaneo della prima.
La circostanza che, nella specie, nessuna contestazione vi è stata in relazione al rapporto di convivenza con il padre, al quale è stato regolarmente consegnato l’atto per conto della figlia, rende assorbente, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, la considerazione secondo la quale la notificazione dell’avviso è, comunque, avvenuta con modalità tali da garantire la effettiva conoscenza dell’atto da parte della imputata.
Nella specie, l’eccezione di nullità della notifica, sollevata all’udienza preliminare del 6/05/2019, veniva rigettata dal giudice in quanto, sulla base delle dichiarazioni del consegnatario dell’atto, emergeva che l’agente notificatore non era riuscito ad effettuare l’adempimento all’indirizzo di residenza (Cosenza, via Hipponion n….) non coincidente con il domicilio effettivo (Castrolibero, via Della Resistenza n….), e aveva fatto ricorso alle proprie conoscenze personali, reperendo il padre convivente presso la sua sede di lavoro, così garantendo a F.C. la conoscenza effettiva dell’atto.
Secondo gli orientamenti delle Sezioni Unite, in tema di notificazione della citazione dell’imputato, ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. quando la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028; Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, 4 k dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539; Sez. 5, Sentenza n. 4652 del 16/10/2017, dep. 2018, Rv. 272276 – 01).
Peraltro, non va dimenticato, sul punto, l’insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui l’imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell’atto e indicare gli specifici elementi che consentano l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice nonché specificare le conseguenze in caso di ritualità della notifica (Sez. Un. n. 119 del 27/10/2004 dep, il 2005, Palumbo, Rv. 229541).
Il che nel caso che ci occupa non è avvenuto.
Conclusivamente, in applicazione dei principi sopra ricordati, nella specie la notifica dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. è stata ritualmente effettuata e non si è verificata alcuna lesione del diritto di difesa, considerato, peraltro, che a seguito della suindicata notifica, avvenuta il 30/07/2018, la ricorrente, in data 20/12/2018, nominava il proprio difensore di fiducia, mentre in data 24/01/2019 veniva notificato decreto di citazione a giudizio presso il luogo di residenza, a mani proprie.
