Lesioni personali colpose e obbligo di custodia e vigilanza di cani : presupposti per la responsabilità del proprietario (Riccardo Radi)

Fido morde e la cassazione indica i criteri per individuare la responsabilità del detentore di un cane.

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 9620/2025, in tema di lesioni colpose, ha stabilito che la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane, discendente anche dalle ordinanze del Ministero della Salute del 3 marzo 2009, del 6 agosto 2013 e del 6 agosto 2024, integratrici delle regole cautelari desumibili dalle massime di esperienze, impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale, mediante l’adozione di ogni cautela volta ad evitare e prevenire le possibili aggressioni nei confronti di terzi.

Va premesso che la disposizione sulla quale si fonda il giudizio di responsabilità è l’art. 590 cod. pen.

Quanto alla natura colposa della condotta del ricorrente, essa è da ricondurre all’inosservanza di norme cautelari afferenti al governo e alla conduzione dei cani, volte a prevenire, neutralizzare o ridurre i rischi per la pubblica incolumità, specificamente declinate in relazione alle potenzialità lesive dell’animale, con richiamo alla norma di cui all’art. 672 cod. pen., che sanziona a livello amministrativo l’incauta custodia di animali e che positivizza il generale dovere di diligenza e prudenza che l’ordinamento pone in capo a chiunque abbia il dominio di un animale dotato di capacità lesiva, sancendo l’assunzione di una posizione di garanzia rispetto alla possibilità del verificarsi di eventi dannosi, corredata da una serie di obblighi, divieti e modelli comportamentali la cui violazione determina responsabilità giuridica a vari livelli (amministrativo, civile e penale).

La censura muove dal presupposto che il giudice di merito avrebbe ritenuto violata la specifica regola cautelare di condurre il cane al guinzaglio e con museruola nell’area c.d. di sgambamento, ma tale assunto non trova conforto nella lettura della sentenza impugnata, né di quella di primo grado.

Il Giudice di Pace ha, in particolare, addebitato alla F. di «non aver vigilato con la richiesta attenzione sul proprio cane», facendo riferimento alla razza Pitbull solo per evidenziare che si tratta di cani che impongono un «onere di custodia e vigilanza accentuato».

Nella sentenza di primo grado si è, con chiarezza, affermata la violazione di regole di generica prudenza considerando che, in presenza di un altro animale nell’area di sgambamento nonché del relativo accompagnatore, la proprietaria del cane avrebbe dovuto fronteggiare la situazione con maggiore cura e cautela attuando una vigilanza stretta e una presenza dominante sul cane.

Il giudice di appello ha, per altro verso, addebitato all’imputata di aver lasciato il cane libero di circolare all’interno dell’area cani nonostante si trattasse di cane di indole da lei stessa definita ‘diffidente’ e nonostante un estraneo avesse manifestato l’intento di avvicinarsi e accarezzarlo.

A ciò va aggiunto che, nelle more dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, il Ministero della Salute pubblica e periodicamente proroga ordinanze contingibili e urgenti concernenti disposizioni di natura cautelare a tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani; il primo provvedimento in materia è l’Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009, n. 68; da ultimo, con Ordinanza del 6 agosto 2024 è stata prorogata l’Ordinanza 6 agosto 2013, in vigore all’epoca del fatto.

Obiettivo dichiarato di tale disciplina di rango secondario, secondo quanto si legge nel preambolo, è quello di «rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull’imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacita’ di gestione degli animali».

Si tratta, dunque, di una disciplina che non sostituisce ma integra le disposizioni di rango ordinario che impongono obblighi cautelari ai custodi di cani; a conferma della natura meramente integrativa delle norme contenute nell’ordinanza, la cui applicazione viene invocata dalla difesa per l’effetto abrogativo della c.d. black list delle razze di cani da considerare a priori aggressivi, l’art. 1 dispone quanto segue: «1. Il proprietario di un cane e’ sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta’ ne assume la responsabilita’ per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni;

b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumita’ di persone o animali o su richiesta delle autorita’ competenti; c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche’ sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive».

Il testo normativo specifica, dunque, quali siano i principali obblighi cautelari che incombono sul custode di un cane e, come si desume dal tenore letterale della disposizione, non limita tali obblighi all’utilizzo del guinzaglio o della museruola, onde anche sotto tale profilo la censura risulta infondata, avendo ignorato che la regola di generica prudenza violata è stata desunta, nel caso concreto, dal fatto che la stessa proprietaria del cane fosse ex ante consapevole dell’indole diffidente del cane e ciò nonostante ha omesso di adottare qualsivoglia cautela all’arrivo della persona offesa con il suo cane di piccola taglia all’interno dell’area di sgambamento.

Tanto più in quanto la persona offesa si era avvicinata imprudentemente all’animale, tendendo le braccia, in una situazione nella quale il comportamento del cane non poteva considerarsi imprevedibile.

La F., si legge nella sentenza, proprio perché conscia del carattere diffidente del proprio animale e della potenzialità lesiva del medesimo, avrebbe dovuto prevedere e prevenire la reazione del Pitbull ponendogli la museruola o attestandosi quanto meno a una distanza ravvicinata, in modo da intervenire immediatamente e bloccarlo in caso di aggressione.

In definitiva, la culpa in vigilando del proprietario del cane è stata correttamente identificata quale violazione di una regola cautelare non positivizzata desumibile da una massima di esperienza, legata non tanto alla razza del cane quanto piuttosto alla eventualità che un cane diffidente reagisca in maniera aggressiva all’avvicinamento di terzi estranei.

Si tratta di argomenti coerenti con il principio secondo il quale «in tema di colpa, allorquando risulti ex ante l’inefficacia preventiva delle regole cautelari positivizzate, il gestore del rischio è tenuto a osservare ulteriori regole cautelari non positivizzate, preesistenti alla condotta ed efficaci a prevenire l’evento, individuate alla luce delle conoscenze tecniche scientifiche e delle massime di esperienza» (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997 – 13).