Con la sentenza numero 392/2024 il Consiglio Nazionale Forense indica che costituisce gravissimo illecito disciplinare (ci mancherebbe), che si pone in assoluto ed insuperabile contrasto con tutti i più elementari doveri morali e civili e si risolve, sotto il profilo deontologico, in una paradigmatica esemplificazione di inconciliabilità con la permanenza nell’albo professionale, il comportamento dell’avvocato che contribuisca ad una associazione a delinquere prestando la propria attività per la commissione materiale di delitti di stampo mafioso.
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 352 del 7 ottobre 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Greco), sentenza n. 88 del 9 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 179 del 25 ottobre 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 94 del 7 luglio 2020.
Nella sentenza che ha rivisto il trattamento sanzionatorio si legge:
“Tuttavia… va anche considerata la giovane età dell’incolpata, la sua sostanziale resipiscen za, il fatto che non risulta avere a carico altre sanzioni o procedimenti disciplinari nonché la circostanza che si è venuta a trovare in un contesto lavorativo e professionale particolar mente insidioso quando non aveva ancora maturato un’adeguata esperienza professiona le per poter autonomamente fronteggiare la spinta collusiva di clienti di grosso spessore criminale.
In ragione di tutto ciò il collegio ha stimato equo irrogare la sanzione di anni 3 di sospensione, corrispondente alla soglia massima della previsione edittale dell’art. 23 canoni 5 e 6 cdf nella forma, peraltro, non aggravata”.
Pochi ? Tanti ? Ognuno si faccia la sua idea
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 392 del 25 ottobre 2024
