Acquisizione e utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali del teste: elementi dai quali si può desumere la sua intimidazione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 26140/2024, udienza del 24 aprile 2024, ha chiarito, in riferimento alle condizioni necessarie per l’acquisizione e l’utilizzazione delle dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone, che gli “elementi concreti” dai quali poter evincere l’intimidazione del testimone, affinché non deponga o deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino – con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna – l’esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo.

Quegli elementi possono, infatti, essere desunti anche da circostanze sintomatiche dell’intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali (Sez. 2, n. 29393 del 22/04/2021, Rv. 281808); e anche quando l’intimidazione sia stata rivolta dall’imputato o da terzi a persone vicine al teste e sia ragionevole ritenere che egli ne sia stato reso partecipe nell’immediatezza (Sez. 5, n. 13176 del 11/12/2018, dep. 2019, Rv. 275622).