Mai nominare un difensore che ha omonimi: ecco cosa può succedere (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 6847/2025, udienza del 9 gennaio 2025, ha affermato che è deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, l’omesso rilievo che l’avviso per l’udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all’unico difensore dell’imputato.

Provvedimento impugnato

Con l’ordinanza impugnata, la settima sezione penale della Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NV avverso la sentenza pronunziata nei suoi confronti dalla Corte territoriale, rendendone irrevocabili le statuizioni e in particolare l’esecuzione della pena inflittagli nella misura di cinque anni e sei mesi di reclusione.

Ricorso per cassazione

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso straordinario per cassazione il condannato, deducendo quale errore di fatto la circostanza che l’avviso di celebrazione della camera di consiglio fissata per la trattazione dinanzi alla settima sezione penale veniva notificato non al proprio difensore, avv. MP del foro di L., bensì all’omonimo avv. MP del foro di S., come risultante dall’avviso eseguito mediante posta elettronica.

Chiede, pertanto, la correzione dell’errore e l’adozione di tutti i conseguenti provvedimenti, tra cui la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza della Corte territoriale.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Dall’esame del documento allegato all’impugnazione, consistente nella copia dell’avviso di fissazione della camera di consiglio dinanzi alla settima sezione penale, si ricava che lo stesso venne notificato via PEC ad un omonimo avv. MP, del Foro di S., dell’unico difensore del ricorrente, avv. MP iscritto, invece, al Foro di L.

L’errore non venne rilevato nel corso della camera di consiglio, celebrata senza intervento dei difensori, e viene oggi correttamente e tempestivamente dedotto con l’impugnazione straordinaria.

Costituisce, infatti, principio acquisito e sempre affermato dalla giurisprudenza di legittimità che è deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, l’omesso rilievo che l’avviso per l’udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all’unico difensore dell’imputato (Sez. 2, n. 24809 del 24/07/2020, Rv. 279493; Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009, Rv. 245569), come in effetti avvenuto, a causa del disguido testé indicato, nel caso in esame.

Deve, pertanto, essere revocata l’ordinanza emessa dalla settima sezione con l’adozione dei provvedimenti che conseguono alla presente pronuncia.