Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 7107/2025, udienza del 28 gennaio 2025, ha chiarito che, ove vi sia contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del primo può essere derogata a condizione che questo sia viziato da un errore materiale obiettivamente rilevabile e che da esso, quale espressione della volontà decisoria del giudice, non derivi un risultato più favorevole per l’imputato.
Provvedimento impugnato
Con la sentenza impugnata, la Corte territoriale, riformando la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione pronunciata in primo grado, ha condannato EZ per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, mentre ha dichiarato improcedibile per difetto di querela il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, pure contestatole.
Ricorso per cassazione
Il ricorso consta di un unico motivo, con il quale si denuncia il vizio della motivazione, per contrasto con il dispositivo.
Afferma espressamente la Corte d’appello, infatti, in motivazione, che «si ritiene ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 131-bis c.p. per entrambi i reati», spiegando che «si è trattato di comportamento estemporaneo e senza particolare lesività dell’onore e decoro degli agenti, di fatto limitato a esternazioni senza senso».
Tanto premesso, il ricorrente chiede di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, essendosi nelle more i reati estinti per prescrizione.
Tali argomentazioni sono state ulteriormente sviluppate con memoria difensiva depositata in cancelleria a norma degli artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen.
Il PG ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la declaratoria di non punibilità dell’imputata per particolare tenuità del fatto.
Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso e chiedendo, in subordine, l’annullamento con rinvio.
Decisione della Corte di cassazione
Il motivo di ricorso è fondato.
Il denunciato contrasto interno della sentenza è obiettivo, frontale ed insanabile per via interpretativa.
Ciò premesso, va anzitutto ribadito il principio per cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del primo può essere derogata a condizione che questo sia viziato da un errore materiale obiettivamente rilevabile e che da esso, quale espressione della volontà decisoria del giudice, non derivi un risultato più favorevole per l’imputato (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Rv. 284057).
Nel caso specifico, ricorrono entrambi tali presupposti, contenendo la motivazione elementi certi e logici per far ritenere errato il dispositivo, indiscutibilmente meno favorevole per l’imputata.
Rendendosi, dunque, indispensabile un chiarimento dell’effettiva volontà decisoria dei giudici d’appello, e non versandosi in alcuna delle ipotesi tipizzate dall’art. 619, cod. proc. pen., nelle quali è consentito alla Corte di cassazione di rettificare direttamente la decisione, quest’ultima dev’essere annullata con rinvio (si veda Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022, Rv. 284331).
Va disattesa, invece, la richiesta difensiva di annullamento senza rinvio per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione, in quanto il relativo termine non è decorso, non dovendosi tener conto del tempo intercorso tra la notifica del decreto penale di condanna e l’ordinanza di restituzione in termini per proporre opposizione (art. 175, commi 2 e 8, cod. proc. pen.). All’osservazione in tal senso contenuta in sentenza, peraltro, il ricorso nulla replica, limitandosi a reiterare la richiesta.
Si annulla pertanto la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale.
