Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 13318/2025, udienza del 27 febbraio 2025, ha ricordato che, in riferimento al delitto di atti persecutori, il contesto entro il quale si situa la condotta è del tutto irrilevante, quando la stessa abbia determinato un vulnus alla libera autodeterminazione della persona offesa, determinando uno degli eventi previsti dall’art. 612-bis cod. pen. E assume mero contenuto descrittivo, che peraltro registra ma non limita la varietà degli ambiti fenomenologici, il riferimento a diverse declinazioni del reato, correlate a specifiche “ambientazioni” (cd. stalking condominiale, giudiziario).
Provvedimento impugnato
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Venezia, quale giudice del riesame, ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza del GIP di quella stessa città, con la quale sono state disposte nei confronti di CDP – siccome gravemente indiziato del delitto di atti persecutori, e ravvisate le esigenze cautelari li cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. – le misure cumulative del divieto di avvicinamento alla parte offesa e del divieto di dimora (quest’ultima misure poi revocata all’esito dell’interrogatorio di garanzia dal medesimo GIP), con i dispositivi di controllo elettronico.
Ricorso per cassazione
Il ricorso per cassazione è affidato a un unico motivo, con il quale sono denunciati erronea applicazione della legge, penale e processuale, e correlati vizi della motivazione.
Si duole la Difesa che l’ordinanza impugnata avrebbe erroneamente ravvisato la fattispecie del c.d. stalking giudiziario, in spregio all’indirizzo giurisprudenziale che la esclude nella ipotesi – qui, in tesi difensiva, ricorrente – della condizione di conflittualità reciproca dei protagonisti, per la assenza della finalità persecutoria unilaterale, laddove le azioni giudiziarie vengono orientate alla difesa dei propri interessi piuttosto che alla vessazione dell’altra parte.
A tal fine, la difesa rammenta le plurime azioni giudiziarie intraprese dalla parte offesa nei confronti dell’imputato, in un contesto di contenzioso bilaterale. Sotto il profilo motivazionale, l’ordinanza impugnata ha ritenuto chi la vittima avesse agito giudizialmente per la tutela dei propri diritti, senza una chiara esposizione dei criteri adottati per distinguere le condotte dell’indagato – ritenute vessatorie – da quelle, considerate legittime, della parte offesa.
Sono stati depositati motivi nuovi con PEC dell’11 febbraio 2025.
Con il primo, ci si duole che il Tribunale del riesame non abbia fornito una propria autonoma valutazione dell’evento, non avendo chiarito quale effettivo impatto psicologico avrebbe avuto l’unico episodio minaccioso contestato.
Con il secondo motivo nuovo è denunciata nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 292 lett. c), non avendo replicato alla doglianza prospettata in sede di riesame, con la quale si sosteneva che il GIP non avesse adeguatamente motivato le esigenze cautelari in ragione. del considerevole iato temporale tra l’ultimo episodio di presunta molestia e la applicazione della misura.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è inammissibile.
L’ordinanza impugnata contiene ampia, esaustiva e pertinente motivazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, desunta dal complessivo atteggiamento vessatorio assunto dall’indagato nei confronti della parte offesa, costituito dalle minacce e dalle molestie verificatesi nel febbraio 2024, ma ancor prima, dalle precedenti numerose iniziative giudiziarie del tutto pretestuose, e in alcuni casi anche fondate su presupposti fattuali falsi, intraprese dall’indagato, come puntualmente enumerate nell’ordinanza impugnata.
A seguito di attenta ricostruzione, il Tribunale di Venezia ha confermato la valutazione del GIP, ritenendo configurato, per le reiterate azioni giudiziarie, il superamento della soglia del fisiologico esercizio di un diritto, scriminante la condotta, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., vertendosi in tema di abuso del processo, sussistendone i presupposti oggettivo e soggettivo (Sez. 5, n. 20891 del 17/03/2021, Rv. 281311 – 2).
L’esercizio del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 Cost., nonché dall’art. 6 CEDU, infatti, si deve sostanziare nell’accesso alla attività giudiziaria come una corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto in questione, poiché – in caso contrario – si superano i confini dell’esercizio lecito e si configurano ipotesi di abuso del diritto stesso, che ricadono al di fuori della sfera di operatività dell’art. 51 cod. pen. (Sez. 3, n. 5889 del 08/05/1996, Rv. 205512 – 01; conf. Sez. 5, n. 17171 del 16/01/2023 Rv. 28439902).
Risulta, altresì, scrutinato – contrariamente a quanto sostiene il ricorrerle – il profilo – qui oggetto di specifica deduzione – della reciprocità delle azioni giudiziarie che, nell’ottica difensiva, escluderebbe il delitto in questione. Invero, il Tribunale distrettuale ha ben distinto le condotte delle parti, considerando, quanto alle azioni giudiziarie intraprese dal ricorrente, che egli aveva consapevolmente dedotto elementi falsi, per creare nuovi diritti ad hoc o comunque con l’intento di nuocere alla parte offesa in palese violazione del dovere di correttezza e buonafede. Al contrario, la vittima si era limitata a intraprendere legittimamente azioni giudiziarie nei confronti del ricorrente a tutela dei propri diritti, presi di mira dalle pretestuose iniziative dell’indagato e, comunque, si è escluso espressamente il carattere molesto delle iniziative giudiziarie della parte offesa, anche a fronte della documentazione offerta dalla Difesa, circa gli esiti di altri procedimenti correlati al contesto di tensione nel quale i fatti si inseriscono, elementi con i quali si è, quindi, confrontato.
L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di consolidati principi (Sez. 5, n, 31273 del 14/09/2020, Rv. 279752 – 01 ), secondo cui il delitto di atti persecutori – che ha natura di reato abituale e di danno – è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell’evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, sicché ciò che rileva la identificabilità di questi quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione di uno degli eventi, alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (tra le molte, Sez. 5, n. 7899 del 14/01/2019, Rv. 275381), che condividono il medesimo nucleo essenziale, rappresentato dallo stato di prostrazione psicologica della vittima delle condotte persecutorie (Sez. 5, n. 11931 del 28/01/2020, R., Rv. 278984).
Tale nucleo è essenziale per qualificare giuridicamente la condotta che può, invero, esplicarsi con modalità atipica, in qualsivoglia ambito della vita, purché sia idonea a ledere il bene interesse tutelato, e dunque la libertà morale della persona offesa, all’esito della necessaria verifica causale. In altri termini, il contesto entro il quale si situa la condotta persecutoria è del tutto irrilevante, quando la stessa abbia determinato un vulnus alla libera autodeterminazione della persona offesa, determinando uno degli eventi previsti dall’art. 612-bis cod. pen. E assume mero contenuto descrittivo, che peraltro registra ma non limita la varietà degli ambiti fenomenologici, il riferimento a diverse declinazioni del reato, correlate a specifiche “ambientazioni” (cd. stalking condominiale, giudiziario).
Nel caso di specie, sia l’ordinanza genetica che quella ora impugnata hanno rilevato come le azioni intraprese sia in sede civile che penale, per le loro connotazioni, abbiano realizzato una fattispecie di stalking ritenendo che l’idoneità dello stillicidio di azioni giudiziarie ad alterare, anche in termini gravi, la serenità del destinatario, per effetto del grave staio di ansia che possono provocare (cfr. sez. 5 n. 36994/2023).
I due motivi aggiunti – aventi riguardo, rispettivamente, allo scrutinio dell’impatto delle condotte sulla psiche della vittima, e, dunque, all’evento del reato, e alla valutazione delle esigenze cautelari – sono stati inammissibilmente declinati, in quanto inediti rispetto ai tempi proposti con il ricorso originario.
Deve infatti ribadirsi che i motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall’impugnazione principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (tra le tante, Sez. 1, n. 5182 del 15 gennaio 2013, Rv. 254485; Sez. 3, n. 14776 del 22 gennaio 2004, Rv. 228525).
