Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone: l’evento disturbante deve essere idoneo ad essere percepito da un numero indeterminato di persone (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 8076/2025, udienza del 4 febbraio 2025, ha chiarito che, in riferimento al reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone,l’oggetto della tutela penale è dato dall’interesse dello Stato alla salvaguardia dell’ordine pubblico, considerato nel particolare aspetto della tranquillità pubblica, consistente in quella condizione psicologica collettiva, inerente all’assenza di perturbamento e di molestia nel corpo sociale; a tal fine, i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo a essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare (Sez. 1, 29/11/2011, n. 47298, Rv. 251406 – 01; Sez. 1, n. 45616 del 14/10/2013, Rv. 257345 – 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273216 – 01).

Se dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità, per integrare il reato di cui all’art. 659, primo comma, cod. pen. è necessario che il fastidio non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa (Sez. 3 n. 23529 del 13/05/2014, Rv. 259194 – 01), o agli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione (Sez. 1 n. 45616 del 14/10/2013, Rv. 257345 – 01, cit.), occorrendo invece la prova che la propagazione delle onde sonore sia estesa in modo da avere una diffusa attitudine offensiva e una idoneità a turbare la pubblica quiete, ai fini della configurabilità della contravvenzione non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come, ad esempio, un condominio (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273216 – 01, cit).

Ora, se è vero che l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio alla quiete, al riposo e alle occupazioni di un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifici accertamenti di natura tecnica, ben potendo fondare il proprio convincimento sulla base di altri dati fattuali suscettibili di valutazione e oggettivamente sintomatici dell’esistenza di un fenomeno oggettivamente disturbante (Sez. 3, n. 11031 del 5/2/2015, Rv. 263433 – 01; Sez. 1, n. 20954 del 18/1/2011, Rv. 250417 – 01; Sez. 1, n. 7042 del 27/5/1996, Rv.205324 – 01; v. anche Sez. 3, n. 9699 del 15/11/2018, dep. 2019, non massimata; Sez. 3, n. 10938 del 18/12/2018, dep. 2019, non massimata), non può non rilevarsi che nel caso in esame il Tribunale, nel disattendere l’appello cautelare del PM, non ha correttamente interpretato il dato normativo, avendo osservato che il problema (di idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio alla quiete, al riposo e alle occupazioni di un numero indeterminato di persone), sussiste, ma riguarda solo i residenti nelle abitazioni, poche e diradate, che sorgono nella zona sovrastante e latistante la discoteca “xxx”, e, solo in considerazione del numero assai ridotto delle abitazioni che sovrastano tale locale, ha ritenuto riconducibile la condotta a rapporti di vicinato o, comunque, tra proprietà limitrofe, degradando la vicenda dall’ambito penale a quello dei rapporti tra privati, affermando che la riconosciuta lesione di pochi residenti ben determinati del diritto a godere delle rispettive proprietà senza subire emissioni sonore che superano la normale tollerabilità non può essere ricondotta alla previsione incriminatrice di cui all’art. 659 cod. pen.

Si tratta di una interpretazione non corretta della disposizione, nella lettura che, come evidenziato, ne ha dato la costante e univoca giurisprudenza di legittimità, emergendo dall’ordinanza impugnata che le emissioni sonore, di cui è stato accertato il superamento dei limiti legislativamente stabiliti, sono idonee a turbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di soggetti, anche se raccolti in un ambito territoriale ristretto, ossia i residenti nelle abitazioni che sorgono nella zona sovrastante e latistante il locale denominato “xxx”, cioè, secondo quanto riportato nella stessa ordinanza impugnata, gli abitanti di una “decina di edifici”, dunque non certo singoli soggetti, ma una pluralità indeterminata di persone, potenzialmente esposte al disturbo derivante dalle emissioni sonore provenienti da detto locale. La circostanza che il numero di tali soggetti sia contenuto, raccolto in un ambito ristretto, e anche determinabile, come sottolineato nell’ordinanza impugnata, non costituisce aspetto idoneo a consentire di escludere la configurabilità della fattispecie, che non richiede un numero minimo di soggetti potenzialmente esposti alle emissioni sonore, né che l’ambito della presenza di questi sia esteso territorialmente.