Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 6794/2025, udienza del 9 gennaio 2025, ha affermato che, in tema di nomina del difensore di fiducia, la legge non prescrive né che la firma – autenticata dal difensore – venga apposta in presenza del difensore (che può autenticarla perché la conosce e la riconosce o perché è aliunde certo della sua riferibilità), né che l’atto debba pervenire al difensore con determinate modalità, piuttosto che con altre che ne veicolino solo la copia.
Provvedimento impugnato
Con ordinanza depositata in data 4/10/2024 il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di GT avverso l’ordinanza in data 23/8/2024 del GIP del medesimo tribunale, che aveva disposto nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere, ed ha condannato l’indagato al pagamento delle spese del procedimento.
Ricorso per cassazione
GT, mediante il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione.
Con un unico motivo, denuncia la violazione di legge processuale e sostanziale e il difetto di motivazione.
Assume il difensore che era sì vero che la nomina era stata rinvenuta nella cassetta postale del suo studio legale ma che non vi era alcun dubbio che fosse stata rilasciata dall’indagato, avendo riconosciuto la sottoscrizione di GT, da lei assistito nei procedimenti penali che lo avevano visto coinvolto sin dall’anno 2014.
Aggiunge che l’autenticità della sottoscrizione trovava conferma nel fatto che anche la madre dell’assistito le aveva conferito il mandato difensivo risultando indagata nel medesimo procedimento penale; la mancanza di contatti diretti con GT era spiegabile con l’adozione da parte dell’uomo “delle normali cautele adottate da chi intende sottrarsi alla cattura anche in un momento antecedente alla dichiarazione dello stato di latitanza”; la mancata allegazione all’atto di nomina della fotocopia di un documento di identità confermava la genuinità della procura, risultando tutti i documenti di GT sequestrati nel corso della perquisizione.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è fondato.
L’art. 96 del cod. proc. pen. prevede che l’imputato ha diritto di nominare fino a due difensori di fiducia e che la nomina può essere fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal proprio difensore o ancora trasmessa per raccomandata. Non essendo espressamente richiesto dalla norma, non è necessario che la sottoscrizione del dichiarante debba essere autenticata da parte del difensore o di altri perché l’atto sia valido e produttivo di effetti giuridici, neanche se l’atto viene trasmesso con raccomandata (Sez. 5, n. 1623 del 07/06/1995, Rv. 201799; Sez. 3, n. 234 del 09/11/2006, dep. 2007, Rv. 235963; Sez. 1, n. 43223 del 20/9/2024), a condizione che “la suddetta dichiarazione presenti il minimum imprescindibile affinché possa essere ricollegata al mandante, ovverosia l’apposizione della sottoscrizione dell’indagato o dell’imputato, attesa l’importanza e la delicatezza dell’incarico conferito, in data anteriore o comunque contestuale all’atto cui è riferito il mandato difensivo (Sez. 3, n. 2401 del 30/06/1999, Rv. 215073), (Sez. 3, n. 43244 del 5/10/2023,).
Requisiti formali che l’atto di nomina in valutazione indubbiamente presenta.
L’autenticità della sottoscrizione e la riconducibilità a GT non possono, poi, essere messi in discussione sindacando le modalità attraverso cui l’atto di nomina è pervenuto nella disponibilità del difensore. Se da una parte, infatti, il difensore ha dichiarato di averlo rinvenuto nella cassetta postale dello studio e di non aver proceduto ad autenticare la sottoscrizione in quanto non aveva raccolto la firma personalmente, dall’altra, la stessa, ha provveduto al deposito dell’atto e affermato, dinanzi al tribunale, “di assistere GT sin dal 2014” con ciò, evidentemente, attestando il riconoscimento della sottoscrizione e la riconducibilità della medesima all’assistito.
In relazione a fattispecie assai simili a quella in esame, è stato precisato che “la legge… non prescrive né che la firma [autenticata dal difensore] venga apposta in presenza del difensore (che può autenticarla perché la conosce e la riconosce o perché è aliunde certo della sua riferibilità), né che l’atto debba pervenire al difensore con determinate modalità, piuttosto che con altre che ne veicolino solo la copia (ad esempio tramite fax). Pertanto, finché l’atto rimane nella sfera del difensore, cioè non sia stato ancora spedito o consegnato all’autorità giudiziaria procedente, quest’ultima non ha alcuna competenza a sindacare il percorso che lo scritto possa avere compiuto (dal cliente al difensore ovvero dall’estero all’Italia e viceversa); mentre allorquando l’atto si trova ormai a far parte del fascicolo, ciò si verifica poiché il difensore si è assunto le suindicate responsabilità” (Sez. 1, n. 32123 del 16/10/2020, Rv. 279894 – 01 relativa ad atto di nomina inviato per posta elettronica all’interessato che lo aveva poi ritrasmesso con la sottoscrizione, infine autenticata dal difensore; conf. Sez. 5, n. 21950 del 24/4/2008, Rv. 240486, relativa a una richiesta di riesame presentata da un difensore la cui nomina era pervenuta via fax; Sez. 6, n. 29 del 27/11/2013, dep. 2014, Rv. 258459).
Tale principio si attaglia al caso in esame, risultando il deposito della nomina nell’incarto processuale e le assicurazioni date dal difensore in ordine alla genuinità della sottoscrizione dinanzi al Tribunale condotte del tutto equipollenti all’autenticazione della firma da parte del difensore valorizzata nelle predette pronunce.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
