Richiesta di riesame: onere dell’istante di allegazione e specificazione delle censure di merito e conseguenze del suo mancato assolvimento (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 15964/2025, udienza del 4 aprile 2025, ha chiarito che, pur nella peculiarità del contesto decisorio delineato dall’art. 309 cod. proc. pen., il ricorrente ha comunque l’onere di specificare le proprie doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione), così da provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere poi chiamata ad esprimersi. In mancanza di tale devoluzione, è quindi inammissibile il ricorso che sottoponga al giudice di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto, addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere di allegazione (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505-03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Rv. 272982).

In caso di richiesta di riesame di una misura cautelare personale priva di motivi di ricorso sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, anche su specifiche imputazioni provvisorie, il tribunale del riesame può limitarsi, anche solo implicitamente, a fare rinvio alle argomentazioni rese dal provvedimento impugnato sugli aspetti non censurati – in applicazione del principio di reciproca integrazione dei provvedimenti – essendo tenuto ad indicare in modo espresso solo i motivi di rigetto delle censure riguardanti le esigenze cautelari (cfr. Sez. 1, n. 54607 del 02/11/2016, Rv. 268591). Non sarebbe, invero, sistematicamente corretto rilevare una carenza di motivazione del provvedimento impugnato con riguardo a uno o più punti intenzionalmente sottratti al controllo del Tribunale del riesame, nella pienezza valutativa della giurisdizione di merito.

Inoltre, giova rammentare ulteriormente come il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consenta al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti l’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01. Cfr. anche Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400- 01, che ha chiarito come il controllo di legittimità non concerna la ricostruzione dei fatti, né l’attendibilità delle fonti).