Impugnazione limitata all’elemento soggettivo del reato: resta precluso l’esame di censure che richiedano una valutazione dell’elemento oggettivo (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 10377/2025, udienza del 17 gennaio 2025, ha affermato che il ricorso per cassazione avverso la sentenza assolutoria di appello, pronunciata sul presupposto dell’assenza dell’elemento soggettivo del reato, proposto limitatamente a tale aspetto, determina una preclusione in ordine all’accertamento dell’elemento oggettivo del reato e alla qualificazione giuridica del fatto, pertanto, l’eventuale annullamento dovrà riguardare esclusivamente il punto oggetto di ricorso e il successivo giudizio di rinvio dovrà vertere. esclusivamente sul perimetro delibativo fissato dalla pronuncia rescindente.

La Cassazione a Sezioni unite penali, sentenza n. 1 del 19 gennaio 2000, Iuzzolino, Rv.  216239, ha enunciato le definizioni di capo della sentenza e punto della decisione: il primo «corrisponde ad un atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza»; il secondo «ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo», per cui «ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti per la pronuncia finale su ogni reato».

Vengono così elencati come punti: l’accertamento del fatto, l’attribuzione di esso all’imputato, la qualificazione giuridica, l’inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e – nel caso di condanna – l’accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio.

La Corte ha poi osservato che la mancata impugnazione di alcuni punti, ne interdice al giudice adito l’esame determinando una preclusione, il cui fondamento «non può essere spiegato con l’utilizzazione del concetto di giudicato, riferendosi questo, per sua natura, esclusivamente all’intera regiudicanda, coincidente con lo specifico capo di imputazione, e non già con le componenti di essa, alle quali corrispondono le singole statuizioni, che, pur essendo caratterizzate dalla possibilità di autonoma valutazione, hanno la peculiare funzione di convergere e di essere finalizzate alla pronuncia finale su quella imputazione».

Applicando tali principi al caso di specie, è agevole giungere alla conclusione che la sentenza rescindente si sia pronunciata solo su uno dei punti relativi al capo di imputazione, da individuarsi nell’elemento soggettivo del reato, posto che solo questo era il punto della sentenza di appello oggetto di ricorso e, quindi, sulle restanti questioni, non direttamente conseguenti alla verifica del dolo, si è formata una preclusione processuale che non consentiva né al giudice rescindente, né al giudice del rinvio, di riesaminare l’elemento oggettivo.

Va evidenziato, quindi, che la mancata impugnazione sulla ritenuta responsabilità dell’imputato fa sorgere una preclusione sul tale punto, che non basta a far acquistare alla relativa statuizione l’autorità di cosa giudicata quando per lo stesso capo d’imputazione penda ricorso per cassazione sulla sussistenza di altro punto relativo al medesimo capo, tuttavia, si determina una preclusione rispetto al punto non oggetto di impugnazione (si veda Sez. 3, n.7676 10/1/2012, n. 7676, Rv. 251970; Sez.3, n. 36370 del 9/4/2019, Rv. 277168).

Sulla base di tali argomenti, può affermarsi il principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso la sentenza assolutoria di appello, pronunciata sul presupposto dell’assenza dell’elemento soggettivo del reato, proposto limitatamente a tale aspetto, determina una preclusione in ordine all’accertamento dell’elemento oggettivo del reato e alla qualificazione giuridica del fatto, pertanto, l’eventuale annullamento dovrà riguardare esclusivamente il punto oggetto di ricorso e il successivo giudizio di rinvio dovrà vertere. esclusivamente sul perimetro delibativo fissato dalla pronuncia rescindente.

Il giudizio di rinvio si configura come una fase ulteriore del giudizio di appello, diretto a completare la sentenza annullata con riguardo ai punti indicati nel giudizio di legittimità, che, eventualmente, potrà riguardare anche altri punti dell’appello non direttamente attinti dalla sentenza rescindente, ma solo nel caso in cui si tratti di aspetti conseguenziali rispetto all’oggetto dell’annullamento e che non siano stati già definiti nei precedenti gradi o fasi del processo.

La delimitazione progressiva dell’oggetto del giudizio, frutto delle preclusioni conseguenti alle decisioni sui diversi punti costituenti il capo della sentenza non oggetto di impugnazione, si coniuga con la disciplina dettata in relazione alla possibilità, per l’imputato, di proporre impugnazione anche a fronte di una sentenza assolutoria.

In base all’art. 607 cod. proc. pen., infatti, l’imputato può ricorrere anche contro la sentenza di proscioglimento, ben potendo avere interesse ad ottenere una formula assolutoria più favorevole, ma in difetto di tale impugnazione, deve ritenersi definitivamente precluso il riesame di quei motivi di appello che non sono stati oggetto di riproposizione con il ricorso in cassazione.