Divieto di utilizzazione in altri procedimenti dei risultati delle intercettazioni: nozione di diverso procedimento (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 15964/2025, udienza del 4 aprile 2025, ha ribadito che, in tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall’art. 270, comma primo, cod. proc. pen., occorre far riferimento ad una nozione sostanziale di “diverso procedimento”, ricollegata al dato dell’insussistenza, tra i due fatti di reato, storicamente differenti, di un nesso ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., o di tipo investigativo, e, quindi, all’esistenza di un collegamento meramente fattuale ed occasionale (Sez. 3, n. 29856 del 24/04/2018, Rv. 275389-01; Sez. 3, sentenza n. 2608 del 05/11/2015, dep. 2016, Rv. 266423-01. Cfr. anche Sez. 6, n. 9846 del 24/11/2022, dep. 2023, Rv. 284256-01, che, coerentemente con l’insegnamento di Sez. U, n. 36764 del 18/04/2024, Pisaniello, Rv. 287005-01, ha riaffermato l’irrilevanza delle nuove iscrizioni in epoca successiva, per effetto della separazione di posizioni processuali, rispetto all’operatività del novum normativo, dettato dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, così come rimodulato dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7).