Decreto autorizzativo della proroga delle intercettazioni non trasmesso al Tribunale del riesame: la sua esistenza non può essere desunta dalle presenza dei decreti precedenti e di quelli successivi (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 12409/2025, udienza del 5 marzo 2025, ha annullato un provvedimento del Tribunale del riesame che ha confermato un’ordinanza cautelare in assenza del decreto che autorizzava la proroga delle intercettazioni per il periodo nel quale era stata captata l’unica conversazione di rilievo indiziario a carico dell’indagato.

Provvedimento impugnato

Con ordinanza del 17/10/2024, il Tribunale di Catanzaro, adito con richiesta di riesame da DB, ha confermato l’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di dimora, emessa nei suoi confronti in relazione al delitto di cessione di sostanza stupefacente (capo 164)

Ricorso per cassazione

Ricorre per cassazione DB, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni, nonostante la mancata acquisizione agli atti del decreto di proroga comprendente la data in cui l’unica conversazione rilevante per la posizione dell’interessato era stata captata: acquisizione ritualmente richiesta in sede di riesame, con conseguente lesione del diritto della difesa di esaminare il decreto in questione;

Decisione della Corte di cassazione

Il motivo è fondato.

La difesa ha prodotto, a sostegno della propria doglianza, copia dei decreti autorizzativi mancanti appunto del provvedimento in questione, ed ha censurato la motivazione adottata sul punto dal Tribunale – secondo cui l’esistenza del decreto ben poteva desumersi dalla presenza di quelli che “coprivano” l’arco temporale precedente e successivo a quello di interesse – rivendicando il diritto ad esaminare la ritualità e completezza del provvedimento.

Il PG non ha contestato l’esistenza della lacuna, né il diritto della difesa ad esaminare il decreto rilevante per la posizione del ricorrente: ha invece sostenuto la tardività della censura, proposta con i motivi depositati all’udienza di riesame, dal momento che la lesione del diritto di difesa poteva essere rappresentata “in epoca precedente a quella di svolgimento della suddetta udienza, in modo da consentirne l’acquisizione (ad es., in sede di interrogatorio di garanzia, all’epoca della presentazione del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. o con memoria depositata in tempo congruo prima dell’udienza)”.

La tesi del Procuratore generale non può essere condivisa.

È opportuno prendere le mosse dall’orientamento di legittimità secondo cui «la mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza al GIP non determina la perdita di efficacia della misura, ma, eventualmente, solo l’inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., e sempre che la difesa dell’indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità» (Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Rv. 269944 – 01).

In forza di tale principio – condiviso da entrambe le parti, che lo hanno richiamato, rispettivamente, all’interno del ricorso e della requisitoria – la Suprema Corte aveva ritenuto infondato il motivo concernente la mancata trasmissione, dal PM al Tribunale del riesame, di taluno dei provvedimenti autorizzativi dell’attività captativa, attribuendo decisiva rilevanza al rinvio ad horas che il Tribunale aveva appunto disposto per acquisire la documentazione mancante e metterla a disposizione della difesa.

Ritiene il collegio di non poter condividere l’assunto del PG proprio perché, anche nella fattispecie in esame, la lacuna documentale poteva essere certamente colmata attraverso una sospensione dell’udienza o il rinvio della stessa: tra l’altro, il differimento poteva essere disposto non necessariamente ad horas, essendo l’udienza stata celebrata prima del decimo ed ultimo giorno utile (ciò si desume dal dispositivo dell’ordinanza impugnata, depositato il 18/10/2024, nel quale si dà atto che l’udienza si era tenuta il giorno precedente).

Anche sulla scorta di quanto appena evidenziato, non vi sono ragioni per ritenere intempestiva la richiesta di acquisizione formulata con i motivi depositati per l’udienza di riesame: appare invero condivisibile quanto evidenziato dal difensore del ricorrente, nella memoria di replica alla requisitoria, in ordine alla impossibilità di pretendere che la questione venisse sollevata già in sede di interrogatorio di garanzia (prima ancora, quindi, della presentazione della richiesta di riesame), ovvero con il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. (ovvero in un momento che, con ogni evidenza, precede quello della richiesta del Tribunale di trasmissione degli atti). Le considerazioni fin qui svolte impongono, in applicazione del principio giurisprudenziale richiamato in precedenza, l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame, anche in ordine alla utilizzabilità delle risultanze captative, al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.