Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 10377/2027, udienza del 17 gennaio 2025, ha chiarito gli effetti dell’abrogazione dell’abuso d’ufficio in relazione alle condotte di abuso distrattivo di fondi pubblici.
Il ricorso richiede di valutare la possibilità di derubricare il reato di peculato nella nuova fattispecie di indebita destinazione di denaro, introdotta dall’art. 9, comma 1, dl. 4 luglio 2014, n. 92 (convertito in L. n. 112 del 2024), che ha inserito l’art. 314-bis cod. pen., in base al quale «fuori dei casi previsti dall’articolo 314, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
Sostiene la difesa che nella nuova fattispecie di reato andrebbero ricondotte tutte le ipotesi di distrazione di denaro o beni mobili originariamente ricomprese nel dettato dell’art. 314 cod. pen.
Preliminarmente si rileva l’ammissibilità della questione, posto che la norma più favorevole, di cui la difesa sostiene l’applicabilità al caso concreto, è entrata in vigore in epoca successiva rispetto alla pronuncia impugnata e, quindi, la richiesta di derubricazione non poteva essere proposta precedentemente.
Non è condivisibile la tesi sostenuta dalla Procura generale secondo cui la richiesta sarebbe inammissibile, sulla base del principio secondo cui non può trovare applicazione la legge penale modificativa più favorevole entrata in vigore dopo la sentenza della Corte di cassazione che dispone l’annullamento con rinvio ai soli fini della determinazione della pena, ma prima della definizione di questa ulteriore fase del giudizio, poiché i limiti della pronuncia rescindente determinano l’irrevocabilità della decisione impugnata in ordine alla responsabilità penale ed alla qualificazione dei fatti ascritti all’imputato (Sez. U, n. 16208 del 27/3/2014, rv. 258654).
Il principio sopra invocato non è applicabile al caso di specie, rispetto al quale l’annullamento con rinvio, demandando alla Corte di appello la verifica in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, non ha comportato il formarsi del giudicato e, conseguentemente, non è di ostacolo all’eventuale applicazione della norma più favorevole, ai sensi dell’art. 2 cod. pen.
Nel merito, la diversa qualificazione giuridica del fatto è infondata.
Per consolidata giurisprudenza, il delitto di peculato ricomprende sia le condotte di appropriazione che quelle di distrazione, quest’ultime da intendersi riferite all’utilizzo di beni per una funzione diversa rispetto a quella prevista.
È ugualmente consolidato l’orientamento secondo il quale integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l’utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell’agente, mentre è configurabile l’abuso d’ufficio quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che, tuttavia, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell’ente cui appartiene (Sez. 6, n. 19484 del 23/1/2018, Rv. 273784; Sez. 6, n. 27910 del 23/9/2020, Rv. 279677).
Rispetto a tali principi, l’introduzione della nuova fattispecie di reato deve essere letta in stretta correlazione con la coeva abrogazione dell’abuso d’ufficio, dovendosi ritenere che l’art. 314-bis cod. pen. assolve alla specifica funzione di conservare la rilevanza penale di quelle specifiche condotte “distrattive” che, in precedenza, non erano ricomprese nel reato di peculato, bensì in quello di abuso d’ufficio.
In tal senso depone, in primo luogo, il dato letterale, posto che l’art. 314-bis cod. pen. esordisce con una clausola di riserva che ne limita l’applicazione “fuori dai casi previsti dall’art. 314” proprio per regolare il concorso apparente tra le fattispecie di reato di peculato e di indebita destinazione di denaro o cose mobili, lasciando immutata la qualificazione in termini di peculato di quelle condotte “distrattive” che la giurisprudenza aveva già collocato nell’alveo del reato di cui all’art. 314 cod. pen.
La citata clausola di riserva risulterebbe ultronea ove si ritenesse che il nuovo art. 314-bis cod. pen. ricomprenda tutte le ipotesi di “distrazione” di denaro o beni altrui, posto che, in tal caso, il delitto di peculato si applicherebbe alle sole ipotesi di “appropriazione” e, quindi, non vi sarebbe alcuna possibilità di interferenza con la previsione dell’art. 314-bis cod. pen.
È maggiormente coerente con il dato letterale, nonché con la ratio che ha ispirato l’introduzione dell’art. 314-bis cod. pen., ritenere che la nuova fattispecie di reato fa salva la rilevanza penale di quelle condotte, in precedenza punibili ai sensi dell’art. 323 cod. pen., connotate dalla violazione del vincolo di destinazione del denaro o di beni mobili che, tuttavia, non si traducono in un impiego incompatibile con finalità pubblicistiche.
La nuova fattispecie di indebita destinazione, dunque, interviene solo sulle condotte di “abuso distrattivo” di fondi pubblici, finora sussunte nell’art. 323 cod. pen., cioè quelle consistenti nel “mero mutamento della destinazione di legge del denaro o delle cose mobili pubbliche”, pur sempre compatibili con i fini istituzionali dell’ente di appartenenza dell’agente pubblico, pur se comportanti anche un concomitante vantaggio per il privato o l’altrui danno (in tal senso, Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025).
Quanto detto consente di affermare che integrano il reato previsto dall’art. 314-bis cod. pen. solo quelle condotte di abuso distrattivo precedentemente inquadrabili nel reato di abuso d’ufficio, mentre, le condotte tipicamente costitutive del delitto di peculato permangono punibili ai sensi dell’art. 314 cod. pen.
