Reati edilizi: possono essere commessi anche da chi non è proprietario o titolare di reati reali sull’immobile (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 16090/2025, udienza del 16 aprile 2025, ha affermato che, ai fini della consumazione dei reati in materia edilizia, qualificati come reati comuni e non come reati a soggettività ristretta, non è necessario il diritto di proprietà o la titolarità di diritti reali sull’immobile o sull’area di sedime, individuando l’art. 29, del d.P.R. n. 380 del 2001, oltre la figura del titolare del permesso di costruire, quando rilasciato, e del direttore dei lavori, quando nominato, quelle del “committente” e del “costruttore dei lavori”, in tal modo prediligendo situazioni fattuali che ampliano la sfera delle responsabilità a chiunque si sia ingerito, anche solo di fatto, nella realizzazione dei lavori, al di là e oltre eventuali qualifiche o rapporti formali (Sez. 3, n. 38492 del 19/05/2016, Rv. 268014; nello stesso senso, di recente, Sez. 3, n. 9073 del 25/11/2020, dep. 2021, non mass.).

Committenza o autori diretti, delle opere abusive, non necessitano, in sede penale, di qualifiche formali o situazioni giuridiche soggettive riconosciute in altri rami dell’ordinamento e ad esse preesistenti. Si può essere committenti o autori materiali delle opere senza essere proprietari del bene o senza avere con esso un rapporto giuridicamente qualificato.

È un fenomeno, del resto, che il legislatore ben conosce e disciplina (artt. 936, 937 cod. civ.). Quel che conta è la disponibilità materiale del bene di proprietà altrui oggetto di intervento (Sez. 3, n. 43608 del 15/09/2015, Rv. 265159; nello stesso senso, di recente, Sez. 3, n. 16953 del 19/01/2022, non mass.). Ed è stato, al riguardo, correttamente ritenuto che è il possesso inteso in senso civilistico, quale potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 cod. civ.), ad esprimere meglio di ogni altra la situazione di dominio effettivo sul bene (Sez. 3, n. 24138 del 27/04/2021, Rv. 281540) che, unitamente all’interesse alla realizzazione dell’abuso, validamente esprimono il dominio finalistico dell’azione.