Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 16090/2025, udienza del 16 aprile 2025, ha ribadito, in tema di disciplina urbanistica, la legittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive, alla luce della circostanza che tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, rappresentate dalla presenza sul territorio di un manufatto abusivo (Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, Rv. 258517; Sez. 3, n. 28356 del 21/05/2013, Rv. 255466; Sez. 3, n. 38071 del 19/09/2007, Rv. 237825; Sez. 3, n. 4086 del 17/12/1999, Rv. 216444).
Analoghi principi sono stati affermati quanto alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, atteso che la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in zona sottoposta a vincolo, può comportare conseguenze dannose o pericolose e che la sanzione specifica della rimessione in pristino ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso (Sez. 3, n. 48984 del 21/10/2014, Rv. 261164; Sez. 3, n. 38739 del 28/05/2004, Rv. 229612).
Tali principi, tuttavia, riguardano il proprietario o comunque colui che materialmente ha eseguito le opere e ne dispone e che per queste ragioni può provvedere all’adempimento della condizione apposta al beneficio; per gli altri soggetti, pur se coinvolti nella realizzazione dell’opera abusiva, la possibilità di adempiere sarebbe subordinata alla volontà del proprietario.
La Corte di cassazione ha in più occasioni rilevato che la subordinazione della sospensione condizionale della pena all’ordine di demolizione, sebbene in sé legittima, richiede tuttavia la condizione che l’eliminazione delle opere abusive sia esigibile da parte del condannato, ovvero che questi abbia la disponibilità giuridica del bene da demolire (Sez. 3, n. 41051 del 15/09/2015, Rv. 264976; Sez. 3, n. 42566 del 07/06/2019, non mass.).
Sullo stesso tema, è stato altresì affermato che il giudice, nel disporre la condanna dell’esecutore dei lavori e/o del direttore dei lavori per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, non può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla effettiva eliminazione delle opere abusive, in quanto solo il proprietario, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, può ritenersi soggetto passivamente legittimato rispetto all’ordine di demolizione (Sez. 3, n. 17991 de 21/01/2014, Rv. 261497; Sez. 3, n. 41051 del 15/09/2015, Rv. 264976, cit.). Ed ancora, in perfetta coerenza con i principi esposti, è stato affermato (Sez. 3, n. 41586 del 15/10/2021, Rv. 28279) che l’ordine di demolizione può essere emesso nei soli confronti del proprietario delle opere abusive o di colui che, disponendone materialmente, è in condizione di adempiere, ma non può essere disposto nei confronti di soggetti, quali il direttore dei lavori o gli esecutori materiali, che abbiano concorso alla realizzazione del reato in virtù di un rapporto obbligatorio con il titolare del diritto reale o del potere di fatto sul terreno o sull’immobile preesistente, in quanto tale rapporto personale risulta autonomo rispetto a quello che lega all’opera abusivamente realizzata il proprietario o il committente (nello stesso senso, Sez. 3, n. 4758 del 20/12/2023, dep. 2024, non mass.).
