La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 12151/2025 ha ricordato che l’interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294 cod. proc. pen. deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. impone l’obbligo di trasmissione da parte dell’autorità procedente al tribunale del riesame, soltanto quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all’indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse.
In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che detta valenza dell’atto, idonea a comportare la caducazione della misura cautelare, deve essere specificatamente indicata dalla parte nel ricorso al tribunale del riesame, in senso conforme cassazione sezione 4 sentenza numero 12896/2019.
