Reati edilizi: la consumazione perdura fino all’ultimazione, comprensiva delle rifiniture, del manufatto abusivo (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 16090/2025, udienza del 16 aprile 2025, ha ribadito, con riferimento agli immobili destinati ad uso abitativo, che l’ultimazione edilizia coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni dell’opera (Sez. 3, n. 33821 del 17/09/2020, Rv. 280575; Sez. 3, n. 46215 del 03/07/2018, Rv. 274201; Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Rv. 261153).

Prima di tale evenienza, quindi deve ritenersi ancora in fase di realizzazione e di completamento, tanto che il reato urbanistico versa in una fase di perdurante consumazione, posto che la permanenza di esso cessa con l’ultimazione dei lavori del manufatto, in essa comprese le rifiniture (Sez. 3, n. 13607 del 08/02/2019, Rv. 275900), sempre che, per qualsiasi causa, volontaria (utilizzo abitativo del bene comprovato dalla attivazione delle utenze necessarie) o imposta (ad esempio, sequestro del manufatto), non cessino o vengano sospesi i lavori abusivi (Sez. 3, n. 3067 del 08/09/2016, dep. 2017, Rv. 269022).