Reati contro la fede pubblica e applicabilità dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità: onere probatorio dell’imputato (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 11928/2025 ha stabilito che la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è applicabile anche ai reati contro la fede pubblica, ma l’imputato che la invoca deve dimostrare la speciale tenuità sia del lucro perseguito o effettivamente conseguito, sia l’entità dell’evento, dannoso o pericoloso, prodotto.

La Suprema Corte ha affermato che la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, numero 4, cod. pen. è applicabile anche ai reati contro la fede pubblica, purché il fatto sia commesso per un motivo di lucro e la speciale tenuità riguardi sia l’entità del lucro, conseguendo o conseguito, sia l’evento dannoso o pericoloso, dovendosi riferire tale ultima espressione a qualsiasi offesa penalmente rilevante che, tanto in astratto, con riferimento alla natura del bene giuridico tutelato, quanto in concreto, sia di tale modestia da risultare proporzionata alla tenuità del vantaggio che il reo si proponeva di conseguire o ha conseguito (Sez. 5, n. 2490 del 19/01/2024, n.m.; Sez. F, n. 34651 del 02/08/2016, Rv. 267679; Sez. 5, n. 9248 del 14/10/2014, Rv. 262962, ove si è precisato che la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è applicabile anche ai reati che offendono la fede pubblica in quanto riferibile, in virtù del tenore testuale assunto dall’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. a seguito della modifica introdotta dall’art. 2 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, a tutti i delitti determinati da motivi di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene tutelato, purché la speciale tenuità riguardi sia l’entità del lucro, conseguendo o conseguito dall’agente, sia l’entità dell’evento dannoso o pericoloso subito dalla vittima; Sez. 5, n. 26807 del 19/03/2013, Rv. 257545).

Come noto, le Sezioni Unite hanno precisato che la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499).

Tuttavia, si è opportunamente sottolineato che l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. cod. pen. “attiene ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all’evento (dannoso o pericoloso) del reato“; sicché per riconoscerla è necessaria “una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all’entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall’agente, che alla gravità dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata“.

Se questi sono i presupposti, allora è evidente che chi la invoca non può limitarsi a chiedere la sua applicazione in termini generici ed indeterminati.

L’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., infatti, non è parametrata soltanto al lucro conseguito, ma anche al lucro perseguito, sicché per chiederne l’applicazione in termini non generici (e perciò inammissibili) la difesa avrebbe dovuto indicare sulla base di quali elementi di fatto sarebbe possibile sostenere che il vantaggio patrimoniale perseguito dal ricorrente era di speciale tenuità.