La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 11248/2025 ha ricordato che in tema di letture dibattimentali ex art. 512 cod. proc. pen., l’imprevedibilità dell’evento che rende impossibile la ripetizione dell’atto deve essere accertata dal giudice secondo il criterio della “prognosi postuma“, mediante l’ideale riproduzione della valutazione effettuata dalla parte interessata all’acquisizione delle dichiarazioni, verificandone la correttezza secondo canoni di ragionevolezza, tenuto conto delle circostanze di fatto allora note o conoscibili, a prescindere dagli accadimenti in concreto intervenuti.
Fattispecie in cui è stata ritenuta non imprevedibile l’impossibilità di ripetizione dell’atto, atteso che, in sede di querela, la persona offesa, cittadina straniera, aveva dichiarato che, quello stesso giorno, avrebbe prelevato i propri effetti personali e lasciato la casa in cui conviveva con l’imputato per tornare all’estero dalla propria famiglia.
