Confisca allargata o “per sproporzione: presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita e onere difensivo di allegazione in senso contrario (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 16093/2025, udienza del 16 aprile 2025, si è soffermata sull’istituto della confisca allargata o “per sproporzione” che è stato delineato dal legislatore quale misura di sicurezza patrimoniale atipica, replicante i caratteri della misura di prevenzione antimafia ed avente la medesima finalità preventiva (Sez. U., n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221).

La confisca allargata o per sproporzione di cui all’art. 240-bis cod. pen., quale ipotesi speciale di confisca obbligatoria, nel caso di specie applicabile stante il richiamo operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 per i reati in materia di stupefacenti, richiede i seguenti requisiti:

a) la condanna del soggetto per uno dei reati elencati dalla norma, c.d. reati-spia;

 b) la titolarità o la disponibilità, a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altre utilità in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica;

c) la mancata giustificazione della origine legittima di quella ricchezza;

d) il momento di formazione dell’accumulo patrimoniale sproporzionato deve essere circoscritto in un ambito di ragionevolezza temporale rispetto al momento di consumazione del reato-spia.

Il fondamento della menzionata confisca è, dunque, costituito dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita che può essere superata dall’interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, Rv. 274052).

A fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, grava, pertanto, sull’imputato, titolare o detentore dei beni da confiscare, l’onere di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di elidere l’efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall’accusa. Grava su di esso, in altre parole, l’onere di allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. «vicinanza della prova», può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (così Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Rv. 278373; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Rv. 259245).

La Suprema Corte (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Rv. 277997; Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052) ritiene, inoltre, con principio condivisibile, che non si chiede all’imputato di allegare o provare un fatto negativo, bensì di indicare specifiche «circostanze positive e concrete, contrarie a quelle provate dalla pubblica accusa (“i miei averi e le operazioni che ho posto in essere sono proporzionati ai miei redditi ed alla attività lecita che ho anche esercitato”), con indicazione, quindi, dei dati fattuali che contraddicono le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici, dalle quali possa desumersi che detta sproporzione non esiste».