Il Tribunale di Verona sezione Famiglia ha applicato il “nuovo” articolo art. 473-bis 39, primo comma, lett. b, cpc introdotto dalla Riforma Cartabia al padre inadempiente rispetto a provvedimenti giudiziari.
La nuova norma prevede:
In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice del procedimento in corso può d’ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente(2):
- a) ammonire il genitore inadempiente;
- b) individuare ai sensi dell’articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
- c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, del minore.
Se non pende un procedimento la domanda si propone nelle forme dell’articolo 473 bis 12(2).
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”.
Nei casi segnalati da Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera: “un genitore separato non paga all’altro coniuge le spese per il mantenimento dei figli stabilite dal giudice, o non gli fai vedere i figli ignorando le ordinanze?
E allora il giudice – di propria iniziativa, e cioè anche senza richiesta della controparte – ti condanna a pagare una somma per ogni giorno di protratta inadempienza.
È la linea che la sezione Famiglia del Tribunale civile di Verona ha iniziato ad adottare in due casi, utilizzando come leva una norma introdotta dalla riforma Cartabia ma sinora non sperimentata: nel primo caso fissando 100 euro al giorno a carico del marito che non sta pagando alla moglie i 300 euro mensili pattuiti per i figli, e nel secondo caso addebitando 200 euro al giorno alla moglie che non sta rispettando l’ordine del giudice di far vedere al marito il figlio e che anzi lo sta tenendo all’estero.
Da sempre nel codice esistono misure di coercizione indiretta come rimedi effettivi al non rispetto di provvedimenti giudiziari, e anche nel settore della famiglia esistevano già su richiesta delle parti.
Ma dal febbraio 2023 è applicabile una norma della riforma Cartabia del 2022 che aggiunge la facoltà per il giudice di reagire d’ufficio a gravi inadempienze, anche di natura economica, che arrechino pregiudizio al minore: può cioè, di propria iniziativa, individuare una somma dovuta dal genitore inadempiente all’altro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
È il caso di questo marito che rifiuta di contribuire al mantenimento di figli nella misura stabilita l’11 febbraio da un’ordinanza del Tribunale, asserendo di vantare già un credito nei confronti della moglie per aver sostenuto talune spese dei figli.
A parte il fatto che non sono dimostrate, osserva il giudice Massimo Vaccari, resta il fatto che in ogni caso questa futuribile compensazione di spese non esonera l’uomo dal dover rispettare l’ordinanza dell’11 febbraio, che, nelle more dell’audizione dei figli sul loro affidamento, quantificava in 300 euro al mese il contributo alla moglie per il mantenimento dei ragazzi.
E questa: “palese inosservanza giustifica l’adozione ex officio dei provvedimenti” contemplati appunto dal “nuovo” articolo art. 473-bis 39, primo comma, lett. b, con la fissazione “in 100 euro della somma dovuta dal resistente alla ricorrente per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’eseguire l’ordinanza”.
Pungolo che pare avere funzionato, perché dopo 5 giorni di multe l’uomo si è messo in regola. (Fonte Corriere della Sera)
