La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 8861/2025 ha sottolineato che in tema di concorso di persone nel reato, è sufficiente, per il riconoscimento dell’aggravante comune di cui all’art. 112, comma primo, n. 2), cod. pen., che i concorrenti siano in numero di due, posto che la dizione “persone”, indicata dalla norma, include anche il dirigente, il promotore o l’organizzatore dell’attività dei correi.
La Suprema Corte ha ricordato che ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 112, comma primo, n. 2), cod. pen., infatti, per un verso, come più volte precisato dalla giurisprudenza, l’attività di direzione si caratterizza proprio per lo svolgimento e l’esternazione di attività preparatorie (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 32422 del 08/04/2019, Bonalumi, Rv. 276923 – 01, e Sez. 1, n. 2645 del 07/06/2011, dep. 2012, Carlino, Rv. 251664 – 01).
Mentre, sotto altro profilo, è sufficiente che i concorrenti siano in numero di due persone, in quanto la dizione “persone” indicata dalla norma include anche il dirigente, promotore od organizzatore dell’attività dei concorrenti nel reato (così Sez. 1, n. 2181 del 13/12/1994, dep. 1995, Graziano, Rv. 200416 – 01).
