Un difensore chiede copia degli atti alla cancelleria e li riceve tardivamente e parzialmente, poi chiede un rinvio per tale motivo e il giudice glielo nega: nullità per violazione del diritto di difesa (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 16134/2025, udienza del 17 aprile 2025, ha affermato che viola il diritto di difesa il giudice che non prenda in considerazione il ritardo ingiustificato della cancelleria a fornire alla parte che ne ha fatto richiesta la copia degli atti del processo e la successiva e tardiva consegna di documentazione parziale. Viene infatti violato in tal modo il diritto al pieno contraddittorio tra le parti, così risultando pregiudicata la possibilità di una ragionata determinazione al fine di una efficace difesa.

Provvedimento impugnato

La Corte di appello di Napoli con sentenza del 05/07/2024 ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 30/09/2013, con la quale GV è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto ad esito di rito abbreviato (artt. 81, 629, in relazione all’art. 628 comma primo e terzo n. 3, cod. pen.).

Ricorso per cassazione

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, GV, deducendo i seguenti motivi di ricorso.

Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in considerazione dell’intervenuta lesione del diritto di difesa ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen.; il difensore nominato in pendenza del giudizio di appello (in data 15/05/2024) con udienza di discussione già fissata aveva ripetutamente richiesto di poter accedere al fascicolo dibattimentale in assenza di adeguata risposta della cancelleria; la difesa aveva quindi richiesto un rinvio del procedimento che non era stato concesso; tutte le comunicazioni con la cancelleria erano intercorse via PEC e non era in alcun modo stato indicato un diverso metodo di comunicazione per accedere alla documentazione richiesta; la cancelleria a seguito di numerose richieste solo in data 26/06/2024 aveva risposto affermando di poter inviare la sola sentenza impugnata, ma non l’atto di appello, con ciò implicitamente ammettendo che parte del fascicolo fosse stata smarrita; in data 01/07/2024 la cancelleria inviava, ma solo parzialmente, la sentenza impugnata, risultava omesso la allegazione di alcune pagine. La Corte di appello avrebbe dovuto concedere il rinvio richiesto, come evidenziato in sede di conclusioni, non avendo la difesa potuto accedere agli atti del procedimento in corso nei confronti del proprio assistito. Vizio della motivazione perché graficamente omessa in ordine alla richiesta di rinvio per mancato accesso alle copie del fascicolo di ufficio, totalmente ignorata con violazione delle norme processuali di riferimento.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

La difesa ha specificamente allegato alcune circostanze, puntualmente documentate in sede di appello ed in questa sede, che rendono palese ed evidente la violazione del diritto di difesa per come evocato nel primo motivo di ricorso, atteso il riconosciuto diritto della parte ad ottenere tempestivamente copia gli atti del processo, in presenza invece di un ritardo ingiustificato e di una successiva allegazione incompleta da parte della cancelleria (Sez. 2, n. 46027 del 22/10/2024, Rv. 287381-02; in fattispecie diversa, ma con specifico richiamo al diritto della parte ad accedere ed estrarre copia degli atti anche Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010, G., Rv. 247939-01).

Il primo motivo di ricorso è dunque fondato, atteso che il difensore del ricorrente aveva cercato, a seguito della propria nomina, un concreto e costante contatto con la cancelleria, mediante comunicazioni formali a mezzo pec, al fine di ottenere la documentazione relativa al procedimento per il quale gli era stato conferito mandato durante la fase di appello, con specifico riferimento alla sentenza di primo grado ed all’atto di appello (in tal senso, PEC del 27/05/2024 ore 9.56.59, PEC del 19/06/2024 ore 10.25.21, PEC del 25/06/2024 ore 10.59.55, pec 27/06/2024 ore 14.13, pec 02/07/2024 ore 9.45).

La cancelleria della sezione presso la quale il procedimento era stato fissato ha risposto solo dopo molteplici sollecitazioni del difensore, a ridosso della udienza fissata con trattazione scritta davanti alla Corte di appello.

Inoltre, ad esito delle ripetute sollecitazioni del difensore la cancelleria ha allegato solo parzialmente la documentazione (ovvero la sentenza di primo grado e non l’atto di appello), tra l’altro collazionata in modo incompleto.

La circostanza è espressamente riconosciuta dall’ufficio di cancelleria nella risposta del 26/06/2024 ore 10.59.

La Corte di appello non ha preso in considerazione tali rilevanti elementi, così violando il diritto di difesa del ricorrente, oltre che il diritto dello stesso di accedere pienamente agli atti del procedimento a suo carico. In altri termini, è stato violato il diritto al pieno contraddittorio tra le parti, così risultando pregiudicata la possibilità di una ragionata determinazione al fine di una efficace difesa (Sez. U, n. 42363 del 28/11/2006, Giuffrida, Rv. 234916-01).

Inoltre, la memoria conclusiva e la richiesta di rinvio, collegata alla impossibilità di accedere agli atti, non risultano in alcun modo valutate, o anche solo citate, nel corpo della motivazione o nella intestazione della sentenza. La motivazione risulta dunque sul punto totalmente omessa, con legittima e tempestiva proposizione della censura in questa sede, attesa la trattazione cartolare che ha caratterizzato il giudizio di appello.