Detenzione di stupefacente a fini di spaccio: condizioni per disporre la confisca per sproporzione e individuazione del regime normativo applicabile (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 16380/2025, udienza del 23 aprile 2025, deposito del 30 aprile 2025, ha chiarito che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, contestato all’imputato, il denaro rinvenuto nella sua disponibilità può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240-bis cod. pen. Ha inoltre precisato che il regime applicabile alla confisca è quello posto dalla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado.

Avvertenza preliminare

La sentenza qui annotata (allegata in versione anonimizzata alla fine del post) è un esempio dell’attuale condizione in cui versa l’archivio “SentenzeWeb” da cui è stata tratta e delle conseguenze negative che ne derivano in termini di comprensibilità del percorso argomentativo seguito dal collegio di legittimità.

Difatti, la parte motiva è monca e, come non bastasse, si registra una chiara distonia tra la data del commesso reato indicata nel “ritenuto in fatto” e quella indicata nel “considerato in diritto”.

Il risultato è duplice: da un lato occorre ricostruire presuntivamente il passaggio motivazionale mancante, col rischio di individuarlo scorrettamente, e, dall’altro, si leggono considerazioni fondate su una delle due date alternative del commesso reato senza poter sapere quale di esse sia quella giusta.

Provvedimento impugnato

Il GIP del Tribunale di Roma, con sentenza del 6 febbraio 2025, ha applicato a YP, su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di giustizia, per il reato di cui agli artt. 81 cod.pen e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, commesso il 13 settembre 2023, per aver detenuto, al fine di cederla ad altri, sostanza stupefacente.

Il giudice disponeva, altresì, la confisca della somma di euro xxx, perché ritenuta provento della cessione.

Ricorso per cassazione

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, denuncia violazione di legge (art. 240 bis cod. pen.), con riferimento alla disposta confisca poiché, anche in caso di patteggiamento e di applicazione della misura della confisca facoltativa, il giudice è tenuto a motivare le ragioni della disposta ablazione, nel caso insussistenti, in presenza di mera detenzione a fini di spaccio sicché non ne è provata la provenienza dall’attività di spaccio.

Decisione della Corte di cassazione

Il motivo è fondato.

Deve preliminarmente rilevarsi che, nel caso di specie, il fatto reato ascritto all’imputato è stato commesso in data 13 gennaio 2025, successiva alla modifica introdotta all’art. 85-bis, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall’art. 4, comma 3-bis del D.L. 15 settembre 2023, n. 123 (legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 tra i delitti presupposto della confisca “per sproporzione” ex art. 240-bis cod. pen.; tale normativa è applicabile anche ai fatti commessi in epoca precedente all’entrata in vigore del D.L. n. 123 cit., come questa Corte ha affermato, ai fini della individuazione del regime applicabile alla confisca, in quanto misura di sicurezza, per cui deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (cfr. Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, Rv. 286103; Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, Rv. 285602).

Tanto premesso, va riaffermato che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, contestato all’imputato, il denaro rinvenuto nella sua disponibilità può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del [segue spazio bianco] viene disposta in quanto la somma è provento del reato, con affermazione distonica rispetto alla contestazione che è riferita alla sola detenzione al fine di spaccio e che non esamina le condizioni necessarie per disporre la confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., ma lascia intendere, in termini peraltro del tutto generici, la sussistenza di un profitto, inconferente, per le ragioni sopra espresse, con il reato contestato.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla confisca della somma di danaro in sequestro, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Roma, in diversa persona fisica.