Avvocato sì, promotore finanziario anche no (Redazione)

Sanzionato l’avvocato che se pur occasionalmente faccia il promotore finanziario per il cliente.

Con la sentenza numero 387/2024 (allegata al post) il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che integra violazione dell’art. 23 co. 3 cdf il comportamento dell’avvocato che, dopo il conferimento del mandato, intrattenga con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall’art. 25 cdf

Nel caso di specie, l’avvocato aveva convinto il proprio cliente a farsi consegnare € 90.000 per attività di investimento finanziario.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 387 del 25 ottobre 2024