Giurisprudenza di merito: utilità della sua conoscenza e ostacoli che la impediscono
Chiunque operi nell’ambito dell’informazione giuridica, e Terzultima Fermata non fa certo eccezione, utilizza come materia prima di gran lunga prevalente le decisioni della Corte di cassazione.
Questa prassi è giustificata da un insieme di ragioni, solo alcune delle quali sono il frutto di una scelta.
La Suprema Corte, e al suo interno particolarmente le Sezioni unite, fissa il diritto vivente, espressione normalmente intesa come l’opinione comune, o quantomeno quella prevalente, sul significato da attribuire ad una determinata norma.
Da questa prima caratteristica derivano altre a cascata.
L’accessibilità, anzitutto: la stessa Corte di cassazione mette a disposizione liberamente e in vario modo le sue decisioni attraverso il proprio sito web istituzionale: la banca dati SentenzeWeb, in primo luogo, alimentata dalla decisioni delle sezioni civili e penali dell’ultimo quinquennio; il servizio “Novità”, che offre una rassegna delle decisioni più recenti cui si assegna un particolare interesse giurisprudenziale; le varie rassegne mensili che raccolgono le decisioni più significative emesse in un certo mese; le relazioni tematiche annuali; le relazioni su novità normative e così via.
Chi è interessato ad un’informazione più approfondita può poi ottenere, tramite abbonamento a pagamento, l’accesso alla banca dati ItalgiureWeb.
Importanza e accessibilità: queste due caratteristiche combinate tra loro fanno sì che le decisioni di legittimità siano quelle più diffuse e dibattute.
Molto minori sono invece la diffusione e la conoscenza delle decisioni di merito e non certo perché irrilevanti: se esiste un diritto vivente, è perché si è formato progressivamente dal basso nei distretti giudiziari italiani ed è stato poi consolidato dai giudici di legittimità dopo averne testato l’idoneità a divenire un vero e proprio formante giurisprudenziale; e se il diritto vivente cambia e si evolve, è di nuovo perché sempre dal basso è partito un movimento interpretativo riformatore che, per ondate successive, ha dimostrato l’inadeguatezza dei precedenti schemi interpretativi e ne ha prima proposto e poi imposto l’accantonamento a favori di altri.
Senonché, a dispetto di questa palese utilità conoscitiva, la diffusione della giurisprudenza di merito è sempre stata ostacolata da vari fattori impeditivi che le dimensioni quantitative cui deve attenersi un blog impediscono anche solo di elencare.
Si preferisce quindi rinviare ad un eccellente saggio di Aldo Franceschini, “Banche dati di merito: circolarità evolutiva o conformismo giudiziario?”, pubblicato in Archivio Penale, n. 1/2024 (consultabile a questo link), che, tra gli altri pregi, ha anche quello della focalizzazione sulla giurisprudenza penale di merito la cui accessibilità presenta ancora più ostacoli di quella civile.
La Banca dati di merito del Ministero della Giustizia
È giunto il momento di presentare l’archivio dati sul quale il Ministero della Giustizia ha puntato nel percorso volto alla diffusione della giurisprudenza di merito.
Merita di essere sottolineato che l’attivismo ministeriale si inserisce nel piano di attuazione del comparto giustizia del PNRR e precisamente della milestone (termine inglese che letteralmente significa pietra miliare ma che, in questo caso, è inteso come traguardo intermedio) M1C1-38 (Riforma 1.8: Digitalizzazione della Giustizia), che include la realizzazione – entro il quarto trimestre 2023 – «di una banca dati gratuita, pienamente accessibile e consultabile delle decisioni civili, conformemente alla legislazione».
Questo è quanto si ricava da una convenzione ministeriale di cui si parlerà successivamente: “Al fine del perseguimento del suddetto intervento PNRR la Direzione generale sistemi informativi automatizzati (in acronimo DGSIA) del Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della Giustizia (in acronimo DIT), ha realizzato, in forza del finanziamento PON Governance 2014-2020 (React Eu), la nuova banca dati di merito pubblica (in acronimo BDP), che è accessibile online al pubblico dal 14 dicembre 2023; la BDP ha sostituito il precedente Archivio Giurisprudenziale Nazionale (in acronimo AGN) e raccoglie tutti i provvedimenti civili (sentenze, decreti e ordinanze), pubblicati – dal 1° gennaio 2016 e fino all’attualità – nei tribunali e nelle corti d’appello italiane, provenienti dal Sistema Informatico del settore Civile (in acronimo SICI); i provvedimenti della BDP sono resi disponibili all’utenza attraverso lo scarico del singolo documento e con i dati personali pseudonimizzati; la fruibilità online dei provvedimenti giudiziari di merito si pone in coerenza con le politiche europee e nazionali ed è in grado di accrescere la trasparenza dei sistemi giudiziari, aiutando i cittadini e gli imprenditori a comprendere i propri diritti e al contempo aumentando la fiducia nella giustizia, consentendo inoltre agli operatori legal tech percepiti come opportunità per la condivisione degli indirizzi giurisprudenziali”.
Restano ancora da aggiungere o specificare alcuni dettagli.
Alla Banca dati di merito pubblica (di seguito BDP), può accedere chiunque tramite il portale dei servizi telematici (PST) ministeriali, mediante autenticazione con i sistemi SPID, CIE e CNS.
Chi la consulta ha a disposizione gli abstract e i provvedimenti civili (sentenze, decreti e ordinanze) provenienti dal Sistema Informatico del Settore Civile (SICI) a partire dall’1° gennaio 20216 in avanti.
Non sono inclusi nel materiale di ricerca i provvedimenti in materia di famiglia, minori e stato persona. Le ricerche possono essere condotte per parole contenute nel testo, parole chiave, riferimenti normativi, uffici giudiziari, materia e data.
Servizi del Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero, mediante autenticazione con i sistemi SPID, CIE e CNS, e permette di effettuare ricerche attraverso le parole presenti nel testo oppure per parole chiave, riferimenti normativi, ufficio giudiziario, materia e data.
La tutela della riservatezza è garantita dalla pseudonimizzazione di tutti i dati personali, nel pieno rispetto delle prescrizioni del Codice della Privacy, garantendo tuttavia, al contempo, la piena leggibilità del documento e l’indicazione in chiaro dei magistrati che hanno redatto l’atto.
Le Convenzioni tra il Ministero della Giustizia e l’Associazione italiana editori (AIE)
Non solo i privati hanno interesse a conoscere la giurisprudenza di merito.
Accanto a loro c’è l’editoria giuridica e il suo interesse non è soltanto conoscitivo ma anche e lecitamente economico.
Il Ministero della Giustizia, dal canto suo, ha riconosciuto come fondamentale il ruolo degli editori e il loro impegno a fornire agli operatori della giustizia “contenuti originali e servizi dedicati”.
Ha anche tenuto conto che “l’AIE è l’associazione di categoria, aderente a Confindustria, degli editori di libri, riviste scientifiche e prodotti, banche dati e servizi digitali di natura editoriale; con i suoi 321 associati che editano tramite 635 marchi editoriali, rappresenta oltre il 90% del fatturato dell’editoria italiana e più del 95% del segmento dell’editoria specializzata in materie giuridiche”.
…La Convenzione di luglio 2024
Sulla base di questi presupposti, in data 4 luglio 2024, il predetto Ministero, rappresentato dal Capo di Gabinetto Dr.ssa Giusi Bartolozzi, e l’AIE, rappresentato dal presidente Innocenzo Cipolletta, hanno siglato una convenzione (allegata alla fine del post) “relativa all’accesso da parte degli editori alla Banca dati di Merito: modalità di utilizzo per finalità editoriali dei provvedimenti giudiziari di merito”.
Segue adesso la sua parte dispositiva (i neretti sono di schi scrive):
Articolo 1
1.1 La presente convenzione ha quale oggetto l’utilizzo, in via sperimentale per l’anno 2024, per gli Editori, del servizio di trasmissione telematica dei provvedimenti giudiziari archiviati nella BDP a decorrere dal 1° gennaio 2024. Ai fini della normativa in tema di trattamento e protezione dei dati personali, le Parti si danno atto che l’attività dedotta in Convenzione ricade nel campo della informazione giuridica ai sensi degli artt. 51-52 d.lgs. 196/2003 e dei principi applicabili nella materia.
1.2 Il servizio verrà reso mediante procedura di trasmissione dei dati, concordata tra il Ministero della Giustizia e l’AIE, attraverso il rilascio di uno specifico identificativo univoco per ogni editore finalizzato alla fruizione del servizio, a seguito di approvazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia del MINISTERO.
1.3 Il MINISTERO si impegna ad attivare, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione, la procedura di cui al paragrafo 1.2 di trasmissione dei provvedimenti giudiziari di merito non anonimizzati, archiviati nella BDP a decorrere dal 1° gennaio 2024. Si precisa che i provvedimenti concernenti minorenni, stato delle persone e famiglia saranno messi a disposizione solo previo oscuramento integrale da parte del Ministero della giustizia dei dati personali, in conformità con quanto prescritto dall’articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Rispetto a questi ultimi, gli editori, prima dell’utilizzo, verificano la correttezza dell’oscuramento dei dati personali e, fermi gli obblighi di riservatezza assunti con la presente Convenzione, si impegnano a segnalare tempestivamente ogni anomalia in vista dei necessari correttivi, per la definitiva corretta trasmissione a cura del Ministero. I provvedimenti potranno essere utilizzati in forma non anonimizzata solo per le procedure interne degli Editori, precedenti al loro utilizzo all’interno dei servizi accessibili ai propri clienti.
1.4 AIE al momento della firma della presente convenzione comunica la lista degli Editori da abilitare, al fine di consentire al Ministero della Giustizia di attivare la procedura telematica di trasferimento agli editori dei provvedimenti giudiziari ai soggetti indicati da AIE. AIE si impegna altresì a promuovere la convenzione secondo quanto previsto all’articolo 5 e a comunicare i riferimenti degli Editori che dovessero segnalare il loro interesse al servizio in un tempo successivo alla sottoscrizione della convenzione, ferma restando la facoltà di ciascun Editore di contattare direttamente il Ministero.
1.5 Ciascuno degli Editori abilitati al trasferimento dei provvedimenti giudiziari deve assumere l’impegno nei confronti del MINISTERO a non cedere ad alcun altro editore o a soggetti operanti nel settore dell’informatica giuridica, anche stranieri, a nessun titolo neppure gratuitamente, i dati e contenuti trasmessi dal MINISTERO in forza della presente convenzione.
1.6 Il Ministero sospende la fruizione del servizio da parte di un editore qualora vengano riscontrate possibili anomalie nell’utilizzo del servizio.
Articolo 2
2.1 È consentito agli Editori di accedere al servizio indicato nell’articolo 1, paragrafo 1.1, e di utilizzare le informazioni ivi contenute soltanto per uso di ricerca, studio e informazione giuridica. Ciascun editore si impegna a mettere in atto tutti gli accorgimenti che consentano la diffusione dei provvedimenti scaricati dalla BDP compatibilmente con le cautele e i principi di protezione dati applicabili nella materia dell’informazione giuridica come contemplati, in particolare, dagli articoli 51 e 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
2.2 Il MINISTERO ha facoltà di modificare le modalità di fruizione del servizio di trasmissione, garantendo la continuità del servizio stesso, compatibilmente con le tempistiche manutentive e di quelle necessarie per le modifiche tecniche, comunicate nell’apposita sezione del PST.
2.3 Il MINISTERO è esonerato da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, ed in particolare per i danni derivanti da eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti negli archivi BDP, nonché per le eventuali sospensioni del servizio dovute a caso fortuito, forza maggiore, fatto e colpa di terzi ovvero manutenzioni tecniche.
2.4 Gli Editori abilitati al servizio assumono piena responsabilità in relazione alla conservazione e alla custodia a norma dei dati a partire dal momento della disponibilità dei dati della BDP.
Articolo 3
3.1 Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione e cessano alla data del 31 dicembre 2024.
3.2 Eventuali rinnovi della convenzione devono formare oggetto di specifica contrattazione.
3.3 È escluso il rinnovo tacito della presente convenzione.
Articolo 4
4.1 Quale corrispettivo per recuperare i costi marginali sostenuti dal Ministero per assicurare l’accesso al servizio, attraverso la trasmissione dei dati da parte degli uffici tecnici del DIT, ciascun Editore, aderente alla convenzione sottoscritta da AIE, si obbliga a versare al Ministero della Giustizia l’importo in misura forfettaria di euro 10.000,00 (diecimila/00), entro 10 giorni dalla data di adesione all’accordo, e a inviare al Ministero prova dell’avvenuto versamento, secondo quanto indicato ai paragrafi seguenti. Il MINISTERO si impegna ad attivare la fornitura dei provvedimenti a ciascun Editore entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della prova dell’avvenuto pagamento.
4.2 Il corrispettivo versato sarà imputato al capo XI – Ministero della Giustizia – capitolo 2413/28 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione ad uno o più capitoli del DIT, per il finanziamento delle spese di investimento e sviluppo dell’informatica giuridica.
4.3 L’importo forfettario dovrà essere versato tramite PagoPA, utilizzando l’apposito modulo di pagamento generato dal Ministero della Giustizia.
4.4 Il corrispettivo fissato al paragrafo 4.1 è omnicomprensivo di ogni onere dovuto dall’editore, al netto delle imposte eventualmente dovute.
4.5 Le spese di copia, stampa, bollo, registrazione e tutte le altre necessarie alla stipula della presente convenzione sono a carico esclusivamente dell’AIE.
Articolo 5
5.1 L’AIE si impegna a informare i propri associati e, in generale, gli Editori sui contenuti della presente convenzione, sulle modalità di adesione al servizio, sulle caratteristiche del servizio attivato, e sugli impegni che gli Editori dovranno assumere per accedervi.
5.2 L’AIE si impegna a collaborare al monitoraggio sull’andamento della convenzione e favorendo la risoluzione di problematiche che dovessero sorgere nei rapporti con propri editori fruitori del servizio.
5.3 Le Parti individuano, per le rispettive competenze, un proprio Responsabile per attivare la collaborazione e il monitoraggio degli aspetti operativi della convenzione.
Articolo 6
6.1 Le Parti e gli Editori si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza su dati, notizie informazioni comunque ricevute nell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto e si impegnano a far sì che i propri iscritti e collaboratori rispettino tale obbligo, mediante l’adozione di apposite istruzioni e misure di sicurezza. In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/EU (c.d. GDPR), dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le parti saranno trattati, per le sole finalità di esecuzione connesse alla presente convenzione in modo strumentale all’espletamento dei relativi procedimenti, nonché per adempiere eventuali obblighi di legge e di regolamento della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
6.2 Gli Editori si impegnano a trattare i dati personali in osservanza dei principi dell’art. 5 GDPR, con particolare riguardo alla puntuale applicazione del principio di minimizzazione nell’utilizzo dei dati che prevede il trattamento dei soli dati necessari, adeguati e pertinenti al raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione, nonché al rispetto dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza in conformità alla vigente normativa di settore. In particolare, gli Editori che aderiranno al servizio dovranno impegnarsi ad osservare le
vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali. Il personale incaricato per le operazioni che implichino processamenti di dati personali rilevanti ai fini del GDPR verrà designato ai fini della relativa attuazione, nei limiti della qualifica e delle mansioni di competenza ricevendo apposite istruzioni ed impegnandosi al rispetto delle prescrizioni vigenti per la protezione dei dati personali inclusa la segnalazione tempestiva di eventuali rischi incombenti sulla sicurezza del trattamento e la comunicazione senza ritardo di eventuali violazioni dei dati ai fini delle notificazioni previste dal GDPR. Per il ministero della Giustizia il trattamento dei dati personali è lecito ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e del GDPR, in quanto necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
6.3 Alla luce della normativa rilevante in materia (Codice della privacy e GDPR), le Parti si danno atto della circostanza per cui, in relazione alle attività di cui all’articolo 1.2 e articolo 2.2, il MINISTERO è qualificato come Titolare del trattamento dei dati personali. Per le attività ulteriori e successive alla trasmissione dei provvedimenti giudiziari da parte del Ministero agli Editori aderenti ai sensi dell’art. 2, questi ultimi assumono la qualifica di ulteriori Titolari del trattamento, restando perciò esclusivi responsabili delle finalità e dei mezzi in ordine agli ambiti ed operazioni che comportino trattamento di dati personali.
6.4 Ciascuna Parte e gli Editori, si impegnano sin d’ora, nel caso in cui per l’esecuzione del presente accordo essa sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell’altra parte, a farsi designare da quest’ultima senza alcun onere aggiunto per alcuna parte quale responsabile del trattamento a norma dell’articolo 28 GDPR, con apposito atto da allegarsi al presente accordo, contenente altresì la disciplina di dettaglio degli elementi ivi prescritti, con particolare riferimento agli obblighi del Responsabile, alla natura e finalità del trattamento, al tipo di dati personali e categorie di soggetti interessati, agli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.
Articolo 7
7.1 Ciascun Editore assume in proprio ogni responsabilità in caso di violazioni delle politiche di sicurezza definite, secondo le leggi in vigore e in particolar modo dal Regolamento 2016/679 dell’Unione Europea e le linee guida dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).
7.2 Ciascuno degli editori abilitati al trasferimento dei provvedimenti giudiziari si impegna a non utilizzare i provvedimenti forniti per effettuare alcun tipo di attività di profilatura di alcun ente o soggetto ed in particolare degli uffici giudiziari e dei singoli giudici, né per addestrare strumenti di intelligenza artificiale, salvo che per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale.
7.3 La conservazione dei dati del Ministero della giustizia, per ciascun editore iscritto all’AIE, deve avvenire su infrastrutture presenti sul territorio dell’Unione europea.
7.4 Le parti si danno atto e adottano le misure necessarie affinché tutti i soggetti comunque coinvolti nel trattamento di dati personali implicati nell’esecuzione della Convenzione – anche quali ulteriori titolari del trattamento di dati personali – segnalino al Ministero della Giustizia, quale gestore della procedura di trasmissione dei dati di cui all’art. 1 della presente Convenzione, le violazioni anche potenziali dei dati di cui siano venuti a conoscenza, sulla base di quanto disposto dall’art. 33 del Regolamento (UE) 2016/679 in modo da consentire la tempestività delle verifiche e degli adempimenti di cui agli artt. 33- 34 GDPR e le iniziative occorrenti per porvi rimedio e/o per attenuare i possibili effetti negativi dell’evento. Con separato protocollo operativo potranno essere dettagliati il flusso delle informazioni, le tempistiche, le qualifiche degli operatori coinvolti ed altri obblighi concernenti la gestione degli incidenti di sicurezza, ivi inclusa la registrazione degli eventi occorsi con annotazione delle relative caratteristiche, delle conseguenze e degli eventuali provvedimenti adottati, e la tenuta ed aggiornamento della pertinente documentazione.
Articolo 8
8.1 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, all’esecuzione, alla risoluzione, allo scioglimento ed alla invalidità e/o all’inefficacia della presente convenzione, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del foro di Roma.
…La Convenzione di gennaio 2025
Tale secondo accordo (anch’esso allegato alla fine del post) è stato siglato dalle stesse parti alla fine del periodo sperimentale e regolerà i loro rapporti per il biennio 2025/2026.
Si rimanda per la regolamentazione di dettaglio alla sua lettura integrale.
…L’intervento del giudice amministrativo
Ci si riferisce alla sentenza n. 7625 del 22 gennaio 2025, pubblicata il 17 aprile 2025, del TAR Lazio-Roma, Sez. 1^ (allegata alla fine del post).
Con tale decisione, il giudice amministrativo ha annullato il provvedimento del 1° dicembre 2023 con cui il Ministero della giustizia comunicava che a partire da tale data «saranno deprecati i web services per l’accesso in consultazione all’archivio giurisprudenziale nazionale (a.g.n.) descritti nel paragrafo 3.3 della documentazione dei servizî web, a seguito della prossima disponibilità della nuova banca dati di merito pubblica (b.d.p.)».
Il TAR ha così risposto al ricorso di alcuni cittadini, cui è seguito l’intervento del COA di Milano e dell’associazione che gestisce il portale “Giurisprudenza delle imprese”.
Ricorrenti e interventori hanno rappresentato che la BDP era sostanzialmente inservibile a causa della generalizzata anonimizzazione dei nomi delle parti e delle date che rendeva incomprensibile la descrizione del fatto e lo sviluppo argomentativo della decisione.
Il TAR ha convenuto con questa proposizione, osservando che un oscuramento così invasivo non è ragionevole, proporzionato e necessario.
Ha colto di seguito due paradossi: mentre la BDP è stata impostata con criteri di massima rigidità e senza che la normativa di settore lo imponga, qualsiasi persona potrebbe pubblicare in forma integrale le pronunce oscurate dalla banca dati; ed ancora, in virtù dell’accordo tra il Ministero della Giustizia e l’AIE, le case editrici legittimate possono liberamente accedere alla parte della BDP non anonimizzata.
Ed ecco perché “va ritenuta contraria al disposto degli artt. 51 e 52 d.lgs. 196/2003 la decisione dell’amministrazione della giustizia di oscurare in maniera generalizzata i dati personali delle parti coinvolti in tutti i procedimenti civili pubblicati nella b.d.p. L’accoglimento del ricorso, nei termini appena esposti, determina l’annullamento della decisione gravata con obbligo dell’amministrazione di adottare tutte le misure attuative necessarie”.
In conclusione
Dovrebbe essere adesso più chiara la portata degli ostacoli che complicano la divulgazione equilibrata della giurisprudenza nazionale di merito.
È indubbio che il Legislatore e il Ministero della Giustizia debbano farsi carico di tutti i diritti e gli interessi in campo e siano tenuti a comporli senza enfatizzare o deprimere alcuno di essi.
Non bisognerebbe mai dimenticare, tuttavia, che la trasparenza delle decisioni giudiziarie è una componente essenziale della democrazia e che i giudici amministrano la giustizia in nome del popolo di cui sono dunque delegati.
Stando così le cose, risulta inappropriato che i pur leciti interessi degli editori giuridici cui è ovviamente connaturale un fine mercantile portino alla totale rimozione delle barriere di accesso alla BDP, per di più in cambio del pagamento di un importo che basta soltanto a coprire i costi marginali del servizio loro reso dal Ministero, mentre gli almeno altrettanto leciti interessi dei divulgatori gratuiti di informazione giuridica e dei semplici cittadini siano considerati così marginali da impedirgli di fatto con un’anonimizzazione inutilmente e sproporzionatamente massiva di conoscere ciò che hanno diritto di conoscere.
Spiace infine che questa verità elementare debba essere affermata a suon di ricorsi.
