Il 9 aprile 2025 la settima commissione del Consiglio superiore della magistratura (relatori Marchianò e Bisogni) ha proposto al plenum, all’unanimità, l’adozione di una delibera avente ad oggetto “Criticità relative all’applicativo APP rilevate dagli uffici giudiziari. Aggiornamento al 1/4/2025”.
Il testo integrale del documento è allegato alla fine del post.
Proponiamo qui di seguito per il suo rilevante interesse il paragrafo 2 relativo alle criticità constatate riguardo al procedimento di iscrizione delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.
“L’art. 335 c.p.p., e l’impianto codicistico in generale, prevedono l’iscrizione delle notizie di reato come attività peculiare ed esclusiva del pubblico ministero: detto altrimenti, qualsiasi sia la qualificazione giuridica del fatto indicata nella CNR, nella querela o nella denuncia del privato, e chiunque vi sia indicato come indagato o persona offesa, il pubblico ministero rimane il dominus dell’iscrizione, che è riconducibile alla sua esclusiva responsabilità: deve quindi avere la possibilità di modificare qualsiasi elemento dell’iscrizione anche rispetto al provvedimento di accettazione dell’atto da parte della Segreteria.
Sotto questo profilo le attuali caratteristiche di APP non possono essere considerate pienamente aderenti al dettato normativo.
Infatti:
– non è possibile eliminare sic et simpliciter il reato indicato dalla P.G. in sede di trasmissione della NDR o dalla Segreteria all’atto dell’accettazione; è possibile modificarlo (aggiungendo un’aggravante) ma non sostituirlo con un altro (es. art. 712 c.p. in luogo dell’art. 648 c.p.); né è possibile eliminare un reato inserito per errore in fase di iscrizione. È necessario, invece, che in qualsiasi momento (anche successivo all’iscrizione) il PM mantenga la possibilità di modificare la qualificazione giuridica del fatto curando “l’aggiornamento delle iscrizioni”, come del resto prevede il secondo comma dell’art. 335 c.p.p.;
– APP non consente, al magistrato che iscrive, di aggiungere o espungere le persone offese indicate nella CNR, né di modificare l’indicazione della “materia” del procedimento;
– non sembra possibile qualificare una notizia di reato che pervenga da CNR o da PDP quale seguito di un procedimento già esistente presso l’ufficio (si pensi alla querela sopravvenuta per un fatto per il quale già si procede): il sistema impone di iscriverla come nuovo procedimento e di provvedere poi alla sua riunione a quello esistente, con notevole spreco di tempo e di risorse.
Dal punto di vista giuridico si segnala la necessità di correggere le indicazioni di APP riferite alla qualificazione giuridica del fatto: a titolo di esempio, il sistema indica nell’elenco dei “reati” per i quali è possibile l’iscrizione le ipotesi di cui all’art. 625 co. 1 c. p. (che sono circostanze aggravanti), mentre indica tra le aggravanti gli artt. 40 co.2, 81 e 110 c.p., che aggravanti certo non sono.
Come si è detto in premessa, oltre alle criticità di ordine normativo va segnalato come il procedimento di iscrizione risulti farraginoso e gravemente carente sotto il profilo dell’usabilità; il che, se non impedisce l’iscrizione dei procedimenti, la rallenta sensibilmente rispetto ai tempi richiesti nel regime analogico, in alcuni casi raddoppiandoli o triplicandoli.
Detto in sintesi, e tralasciando gli aspetti di dettaglio, l’interfaccia proposta al magistrato che si appresta all’iscrizione non riporta gli elementi essenziali per valutarne rapidamente la correttezza, né consente di consultare rapidamente l’atto (proveniente da PDP o da PNR) che ne è il presupposto. Per ogni procedimento è invece necessario seguire un percorso complicato e non intuitivo per valutare la correttezza degli elementi con cui si procede all’iscrizione. A tale riguardo, non appare superfluo ricordare che, a maggior ragione a seguito delle modifiche introdotte con il D.L.vo 150/2022, la tempestività dell’iscrizione della notizia di reato ha, oltre a quelle di ordine disciplinare, le conseguenze processuali previste tra l’altro dall’art. 335 quater c.p.p.”.
