Proroga dei termini per la redazione della motivazione: le varie date di decorrenza del termine per l’impugnazione (Vincenzo Giglio)  

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 7104/2025, udienza del 24 gennaio 2025, ha chiarito che, nel caso di proroga dei termini per la redazione della motivazione, disposta ai sensi dell’art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., il “dies a quo” per l’impugnazione del difensore dell’imputato decorre dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga, qualora questo gli sia stato comunicato.

Nel caso contrario, in cui la suddetta comunicazione sia stata omessa, il termine per l’impugnazione decorre dalla comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza.

Ove, infine, entrambi i predetti adempimenti siano stati omessi, il termine per l’impugnazione nei confronti del difensore non decorre.