Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 6257/2025, udienza del 20 novembre 2024, ha chiarito che, in tema di valutazione della prova, le percezioni che il giudice trae direttamente dagli atti processuali, rientrando nella sua sfera di cognizione, possono essere poste a fondamento della decisione di condanna, a condizione che siano accompagnate da ulteriori elementi di conferma e validazione di rilievo individualizzante e logico.
In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la condanna fondata sul solo giudizio di rassomiglianza, formulato in esito al confronto tra il fotogramma ritraente il soggetto agente, ripreso dall’impianto di videoripresa installato sul luogo del fatto, e la foto segnaletica del predetto, in assenza di esplicitazione delle ragioni poste alla base del giudizio di comparazione.
Provvedimento impugnato
GM ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, la quale ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Velletri che lo aveva ritenuto responsabile di due episodi di furto in abitazione avvenuti in P. e, in accoglimento della impugnazione, aveva escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 2, cod.pen., rideterminando la misura del trattamento sanzionatorio.
A fronte delle censure sviluppate nei motivi di appello, con le quali la difesa evidenziava il basso livello di attendibilità del giudizio di compatibilità dell’imputato, quale autore dei furti in appartamento, espresso all’esito della comparazione delle immagini estrapolate dalla videoregistrazione della telecamera presente in una delle abitazioni depredate con la foto segnaletica del prevenuto elaborato dal sistema SARI in uso al personale di P.G., il giudice distrettuale evidenziava che sulla base della stessa percezione del giudicante, che aveva visionato le suddette immagini e le aveva comparate con l’effige dell’imputato come risultante agli atti, emergeva la piena corrispondenza tra i due soggetti, sulla base del mero confronto visivo, che pertanto era idoneo a superare le eventuali dissonanze fisionomiche palesate dal sistema automatico di riconoscimento, il quale prescindeva da una complessiva e diretta percezione dell’occhio umano.
Una tale operazione di comparazione percettiva diretta, pure ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, al fine di fondare il giudizio di responsabilità dell’imputato, esonerava altresì il giudicante di approfondire ulteriormente la questione della presenza dell’imputato in territorio nazionale in epoca coeva alla commissione dei reati.
Esclusa la aggravante di cui all’art. 625 n. 2, cod.pen., il giudice distrettuale ha proceduto alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio, ma ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione della capacità a delinquere del prevenuto manifestata con i precedenti penali dallo stesso riportate.
Ricorso per cassazione
Il ricorrente ha articolato due motivi di ricorso.
Con il primo motivo, suddiviso in tre articolazioni, lamenta violazione di legge per avere il giudice distrettuale sostituito al dato scientifico una valutazione fondata sulla propria percezione senza rendere alcuna valutazione in merito al proprio convincimento, in pratica sulla base di una mera comparazione visiva senza indicare le ragioni che stavano alla base del giudizio di comparazione.
Con ulteriore articolazione censura la sentenza impugnata per avere il giudice distrettuale riconosciuto rilevanza indiziaria alla identificazione intervenuta ad opera del giudice mediante una diretta percezione delle immagini che ritraggono l’autore del reato, salvo poi riconoscere rilevanza assorbente ed esclusiva a tale fonte di prova, da sola sufficiente a determinare il giudizio di responsabilità, nonché violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione in relazione alle ulteriori censure relative agli indizi a carico.
Con la terza articolazione assume violazione di legge con riferimento all’art.192, comma 2 cod. proc. pen., laddove il giudizio di responsabilità era stato fondato su un unico indizio a carico dell’imputato (ricognizione da parte del giudice) in assenza di una pluralità di concordanti indizi, come invece richiesto da tale disposizione.
Con un secondo motivo di ricorso si lamenta difetto di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Decisione della Corte di cassazione
Il primo motivo di ricorso è nel suo complesso fondato.
Se è vero infatti che il procedimento logico utilizzato dal giudice distrettuale per pervenire all’affermazione della responsabilità penale del ricorrente non è astrattamente errato laddove, a riscontro della identificazione tratta da sistema di rilevazione di identità in uso alle forze dell’ordine, ha operato un giudizio di rassomiglianza-riconoscimento basato su una percezione diretta dei termini identificativi a confronto (fotografia dell’imputato e i fotogrammi ricavati da una registrazione a circuito chiuso durante la commissione del reato), trattandosi di valutazione operata dal giudice, sulla base di un giudizio percettivo sensoriale che sfugge all’osservanza delle forme stabilite per le ricognizioni (Sez. 2, n. 2282 del 14/05/1992, Rv.190693), errata è invece la convinzione secondo la quale una tale rilevazione percettiva sensoriale, operata in sede processuale dall’autorità giudiziaria, possa da sola costituire prova di reità, in assenza di qualsiasi ulteriore argomento logico, descrittivo e ricognitivo che evidenzi le ragioni del riconoscimento; ovvero possa da sola costituire il fondamento dell’affermazione di responsabilità e non soltanto un elemento indiziario che necessiti del conforto di ulteriori elementi logici o fattuali soprattutto allorquando la difesa dell’imputato, oltre a contestare la correttezza del riconoscimento, alleghi elementi di segno contrario (assenza di GM dal territorio nazionale all’epoca dei fatti).
Orbene, se pure una valutazione sensoriale-percettiva del giudice è ammessa (Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Rv. 285441), il risultato di un siffatto procedimento deve necessariamente essere sottoposto al vaglio di validazione-falsificazione di ulteriori elementi di fatto o logici, sia nella prospettiva del completamento del procedimento logico indiziario richiesto dall’art.192 comma 2 cod. proc. pen. (pluralità, concordanza, univocità), sia in una prospettiva di rendere palese l’iter giustificativo del riconoscimento, agganciandolo a dati obiettivi o comunque controvertibili (caratteristiche somatiche, abbigliamento, altezza, forma del viso, fattori individualizzanti, timbro di voce ecc.), onde consentire alle parti del processo di confrontarsi con il tessuto logico della spiegazione giudiziale secondo una ordinaria dialettica processuale, che si esprime nei vari gradi del giudizio.
A tale fine va inoltre considerato che il giudice di appello non ha confermato una valutazione precedentemente espressa dal giudice di prima cure, così da combinarsi in una doppia conforme affermazione di responsabilità, con conseguente limitazione del sindacato in sede di legittimità, ma ha corretto il corpo motivazionale della sentenza di primo grado, che si era fondata invece sulla adeguatezza e sulla sufficienza delle risultanze della prova tecnica, peraltro espressa in termini percentuali non elevati e ha sostituito a tale inferenza probabilistica, la certezza probatoria e processuale del riconoscimento basata su una percezione sensoriale caduta su due immagine (fotografica e video).
In sostanza, al processo rimane un dato percettivo spurio, che il giudice trae direttamente dal giudizio e dai suoi atti, trattandosi di dati ed elementi che ritualmente entrano a far parte della sfera di cognizione del giudice e ben possono essere oggetto di valutazione e confronto con le ulteriori acquisizioni probatorie (Sez. 6, n. 25383 del 27/05/2010, Rv. 247826-01), ma che non offre, da solo, una prova della responsabilità dell’imputato se non accompagnato da ulteriori elementi di conferma e validazione, di rilievo individualizzante (caratterizzazioni somatiche, segni peculiari, tipo di abbigliamento), ovvero di rilievo logico (riscontrata presenza dell’imputato nel luogo ove è stato commesso il reato, aggancio di celle telefoniche, collegamenti con altri correi), risolvendosi altrimenti la valutazione espressa dal collegio giudicante in una “rassomiglianza” tratta dal confronto tra la immagine del reo sul luogo del delitto e la foto segnaletica dell’imputato presente nell’archivio delle forze di polizia, peraltro neppure accompagnata dal diretto apprezzamento sulla persona dell’imputato, non comparso alla udienza del giudizio di appello.
Colgono pertanto nel segno entrambe le censure proposte dalla difesa ricorrente, sia in ragione di una motivazione priva di un apparato argomentativo che dia atto delle ragioni per cui, da un confronto diretto tra l’effige dell’imputato e il fermo immagine del reo all’atto della realizzazione del reato, sia possibile risalire con certezza ad un giudizio di identità; sia in ragione di apparato argomentativo che fa leva su un unico elemento indiziario (percezione dell’autorità giudiziaria), non sorretto da ulteriori elementi logici, come invece richiesto dall’art.192, comma 2, cod. proc. pen., in quanto in un procedimento indiziario il giudice può fondare il proprio convincimento circa la responsabilità dell’imputato anche sulla concatenazione logica degli indizi, dalla quale risulti che il loro complesso possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso (Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Rv. 285441-02).
In conclusione, la sentenza deve essere annullata per una nuova valutazione degli elementi acquisiti al giudizio ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, con rinvio, per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
