Omissione di atti d’ufficio: escluso il dolo ove sussista un contrasto giurisprudenziale sulla norma extra-penale riguardante la competenza del pubblico agente ad emettere l’atto dell’ufficio o del servizio richiestogli (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 4526/2025, udienza del 16 gennaio 2025, ha chiarito, in riferimento alla fattispecie di omissione di atti d’ufficio, che l’esistenza, al momento del fatto, di un qualificato contrasto giurisprudenziale sulla norma extra-penale riguardante la competenza del pubblico agente ad emettere l’atto dell’ufficio o del servizio oggetto dell’istanza del privato è elemento idoneo ad elidere il dolo del delitto di cui all’art. 328, comma secondo, cod. pen.

Il collegio ha inoltre chiarito che l’obbligo, in capo al pubblico ufficiale, di fornire risposta, anche solo per chiarire le ragioni del ritardo, presuppone la competenza del medesimo, in base alle fonti che disciplinano l’attività amministrativa, ad emettere l’atto d’ufficio oggetto della richiesta del privato, non rilevando il mero affidamento dell’istante a ricevere risposta, ingenerato da pregresse interlocuzioni con il pubblico agente.

Nel caso in esame, il collegio di legittimità ha annullato senza rinvio la condanna del ricorrente, responsabile del settore lavori pubblici di un Comune, poiché era sorto un contrasto nella giurisprudenza amministrativa circa la competenza dell’ente locale ovvero dell’organismo straordinario di liquidazione insediatosi a seguito della dichiarazione di dissesto, a provvedere sull’indennità di occupazione “sine titulo” per i fatti pregressi.