Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 8356/2025, udienza del 23 gennaio 2025, ha affermato che, in tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell’assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell’evento, da valutarsi alla stregua dell’agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale (tra le tante, Sez. 6, n. 49573 del 19/09/2018, Rv. 274277).
In particolare, la morte dell’assuntore di sostanza stupefacente è imputabile al cedente a titolo di colpa ove dalle circostanze del caso concreto risulti evidente un concreto pericolo per l’incolumità dell’assuntore o comunque rimanga un dubbio in ordine alla effettiva pericolosità dell’azione, tali da dovere indurre l’agente ad astenersi dall’azione (Sez. 4, n. 41874 del 15/05/2018, Rv. 274713).
Per un esempio di colpa in concreto, si fa riferimento a Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 1282/2021, udienza del 5 novembre 2020, in un caso nel quale l’imputato, trattandosi di reiterate cessioni di droghe pesanti nell’arco della medesima giornata al medesimo assuntore, non poteva non rendersi conto che le ripetute assunzioni da parte dello stesso soggetto, che ne faceva evidentemente uso smodato, ne avrebbero messo a rischio la vita.
Sì che ciò consentiva la configurazione in concreto della prevedibilità da parte dello stesso spacciatore dell’evento mortale per overdose, conseguente alla cessione di cocaina e di eroina.
