Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 4422/2025, udienza del 18 dicembre 2024, ha affermato che, in tema di reati edilizi, fermo l’onere per l’accusa di provare la data di inizio della decorrenza del termine di prescrizione, grava sull’imputato, che intenda giovarsi di tale causa estintiva, allegare gli elementi in suo possesso, dei quali sia il solo a poter disporre, idonei a fissare una data di decorrenza diversa da quella risultante dagli atti, non essendo sufficiente una sua mera affermazione difensiva a far ritenere il reato realmente estinto per prescrizione, né a determinare l’incertezza assoluta sulla data del commesso reato che rende applicabile il principio “in dubio pro reo”.
Provvedimento impugnato
La Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del tribunale di Vallo della Lucania del 5.12.2023 con la quale MI era stato condannato in ordine a reati edilizi e paesaggistici di cui ai capi a) (art. 44 lett. c) DPR 380/01) e g) (art. 181 del Dlgs. 42/04).
Ricorso per cassazione
Avverso la predetta sentenza MI mediante il proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione data di realizzazione dell’intervento contestato, non essendo stata considerata – senza motivarsi sul punto – la dichiarazione al riguardo resa dal teste della difesa e tantomeno da un teste dell’accusa.
Decisione della Corte di cassazione
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto, innanzitutto, si deducono dichiarazioni di due testi, riportate per sunto o stralcio, e non allegate.
Nonostante il noto principio secondo il quale in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (sez. 2, n. 20677 de/ 11/04/2017) Rv. 270071 – 01).
Va aggiunto che in sentenza si evidenzia come l’unica data certa emersa sia quella dell’accertamento del luglio 2020, a fronte di indicazioni generiche di altre date, ancorché fornite da teste della accusa, e di dichiarazioni di un teste della difesa reputate motivatamente dal giudice come afferenti un’opera di indimostrata coincidenza con quella qui contestata. Così che appare corretta l’evidenziazione della mancata prova da parte della difesa, quale suo onere, di fornire indicazione certa della diversa data di commissione del reato, come da essa prospettata.
Si ricorda, al riguardo, che in caso di procedimento per violazione dell’art. 20 legge 28 febbraio 1985 n. 47 (rectius, 44 DPR 380/01), sempre restando a carico dell’accusa l’onere della prova della data di inizio della decorrenza del termine prescrittivo, non basta una mera e diversa affermazione da parte dell’imputato a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l’incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine, con la conseguente applicazione del principio “in dubio pro reo”, atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull’imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione, data che in tali ipotesi coincide con quella di esecuzione dell’opera incriminata (Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000 Rv. 217575 – 01; di recente, Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014 Rv. 259181 – 01).
Per completezza va osservato che il teste di accusa citato in ricorso, seppur con mero stralcio della relativa testimonianza, riporta una forbice in cui eventualmente comprendere la commissione del reato tra il marzo 2016 e il 14 giugno 2019: per cui anche a volere, al più, retrodatare i fatti, sulla base di queste sole dichiarazioni (ferma restando la rilevazione preliminare di inammissibilità per mancata allegazione integrale), al 14.6.2019, la prescrizione sarebbe maturata, considerata altresì la sospensione della stessa per rinvio richiesto dalla difesa dal 4.10.2022 al 28.2.2023, pari a 4 mesi e 27 giorni, alla data del 10.11.2024. Epoca successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata, del 30.4.2024.
